Italian Court dismisses appeal as generic grievances and infounded regarding non-punishment cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of law regarding subjective and objective elements and the denial of a non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as generic factual complaints and infounded, noting that the lower court correctly denied the non-punishment cause based on the significant harm caused by the weapon and the heir's failure to report possession despite the father's death.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals must be specific legal arguments; generic grievances on facts are inadmissible, and heirs who fail to report inherited weapons remain liable for possession offenses regardless of ignorance of the duty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
di appello di Palermo del 8/10/2025dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara CalaseliceRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo haconfermato la condanna, resa dal Tribunale di Termini Imerese, resa in data 7maggio 2024 nei confronti dell’odierno ricorrente, alla pena di mesi otto direclusione ed euro 1.600 di multa, per il reato di cui agli artt. 2, 7 legge n. 895del 1967.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a tremotivi (violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’elemento soggettivo– primo motivo; violazione di legge e vizio di motivazione sull’elemento oggettivo– secondo motivo; violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione –terzo motivo) è inammissibile perché generico perché costituito da doglianze inpunto di fatto e, dunque, non consentito in sede di legittimità (primo motivo),riproduttivo di profili di censura già vagliati dalla Corte territoriale conragionamento corretto e con argomenti non scanditi dalla necessaria specificacritica delle argomentazioni a base della sentenza (primo e secondo motivo),comunque manifestamente infondato, perché prospetta vizio di motivazione chenon si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato quanto al diniego dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (terzo motivo).Rilevato che, infatti, nel caso in esame (v. p. 2 e 3), la motivazione relativaal diniego della causa di non punibilità fonda in modo ineccepibile sullapotenzialità dell'arma e sul numero non esiguo di cartucce, quindi sull’entità nonminima dell’offesa, nonché quanto alla responsabilità sulla circostanza che l'armaè stata trovata nella casa familiare dove il padre deceduto la deteneva.Considerato, infine, rispetto alla deduzione relativa al fatto che l’arma,appartenente al padre, era stata per diversi anni non utilizzata, che lagiurisprudenza di legittimità non considera gli eredi esonerati dall'obbligo didenuncia (v.
Sez. 1, n. 15199 del 21/02/2020, Rv. 278899 - 01; n. 15880del 16/01/2007, Rv. 236207 – 01 nel senso che risponde del reato di detenzioneabusiva di armi e munizioni il soggetto che, venuto in possesso di armi omunizioni per successione ereditaria, abbia omesso di denunciarne il possessoalla competente autorità di P.S. a nulla rilevando la sua ignoranza in merito atale obbligo).Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misuraindicata, considerati i motivi devoluti.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi