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Ordinanza — n. 23237/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses prisoner's compensation claim due to inadmissibility under strict legal review rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23237/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal against a prison supervision tribunal's rejection of a compensation claim inadmissible. The prisoner argued for damages due to degrading conditions, but the court noted the appeal relied on generic factual criticism rather than a specific legal violation. Since the law permits cassation appeals only for legal errors or total lack of reasoning, the court rejected the argument as procedurally improper.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen.; Art. 35-ter, Ord. pen.: Appeals to the Supreme Court in prisoner compensation cases are admissible solely for violations of law or total absence of reasoning on essential points, excluding generic factual disputes.

Parole chiave

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prisoner compensation claim cassation admissibility degrading conditions legal violation requirement Italian prison supervision regime penitenziario sanzioni penali riabilitazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen.
Art. 35-ter, Ord. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 52819 del 9/09/2016, Sciuto, Rv. 268231
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Testo completo

sorveglianza di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza dimagistrato di sorveglianza di Pisa del 27 giugno 2025, che aveva rigettatol’istanza proposta dal condannato ex art. 35-ter Ord. pen. chiedendo di essererisarcito per aver patito condizioni degradanti quando era detenuto in Pisa dal 22ottobre 2019 al 30 maggio 2025.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, proposto daldifensore, Avv.

R. Nocent, che recepisce integralmente le deduzioni svolte dipersona dal condannato in data 14 novembre 2025, affidato a un solo motivo(Disparità di trattamento con altri detenuti e comunque erronea indicazione nelprovvedimento censurato della circostanza che le camere detentive occupateerano piene di luce, specificando che si trattava invece di camere condivise inassenza di spazio occupabile).Rilevato, infatti, che si tratta di censura versata in fatto, generica rispettoall’articolata motivazione del provvedimento impugnato, la quale riporta anchedati tratti da relazione svolta dall’Istituto penitenziario circa lo stato dei luoghi(v. p. 2), comunque, riproduttiva di profili di censura già vagliati dal Tribunale insede di reclamo senza tenere conto, altresì, che si tratta di materia nella quale ilricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge nella specie,peraltro, nemmeno puntualmente prospettata (nel senso che l'art. 35-bis,comma 4-bis, Ord. pen. prevede espressamente che il ricorso per cassazionepossa essere proposto esclusivamente per violazione di legge sicché sonoammissibili le sole doglianze prospettate in termini di erronea applicazione dilegge o di totale assenza di motivazione su punti essenziali della situazionededotta, intendendosi per tale anche un percorso argomentativo meramenteapparente o tale da risultare non comprensibile, tra cui vanno ricomprese lecondizioni di sussistenza del trattamento inumano o degradante, Sez. 1, n.52819 del 9/09/2016, Sciuto, Rv. 268231).Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nellamisura indicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi