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Ordinanza — n. 23235/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifest illogicality and reproduction of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23235/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for recidivism and excessive sentencing, arguing errors in applying criminal code provisions regarding prior convictions. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was logically sound and fully addressed the statutory parameters for habitual offenders and recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 111 comma 6 Cost., 99 comma 2, 132, 133 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it reproduces the reasoning of the lower court which is immune from manifest illogicality and correctly applies statutory sentencing guidelines.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifest illogicality standard reproduction of lower court reasoning recidivism sentencing guidelines habitual offender provisions Italian Supreme Court procedure costs and fine imposition recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 111 comma 6 Cost.
159 del 2011.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a ununico motivo (inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 111 comma sestoCost., 99, comma secondo, 132, 133 cod.
Art. 99 comma 2 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
d. lgs. n. 159 del 2011
75,comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a ununico motivo (inosservanza ed erronea applicazione dell’art.
art. 131 bis cod. pen
art. 133 cod.pen
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Testo completo

parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara CalaseliceRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo haconfermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, alla pena di anni uno e mesisei di reclusione nei confronti dell’odierno ricorrente, per il reato di cui all’art. 75,comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a ununico motivo (inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 111 comma sestoCost., 99, comma secondo, 132, 133 cod. pen. in ordine alla ritenuta recidiva ecirca l’entità della pena irrogata) è inammissibile perché riproduttivo dell’appelloal quale la Corte territoriale ha risposto con ragionamento ineccepibile in diritto eimmune da illogicità manifesta.Rilevato che, infatti, nel caso in esame, viene esclusa anche la causa di nonpunibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., valorizzando la presenza a caricodell'imputato di due precedenti specifici, uno, commesso il 15 aprile 2018, l'altro,commesso in data 18 giugno 2018, entrambi rilevanti anche per la contestatarecidiva nella specie ritenuta quale infraquinquennale (per la presenza dicondanna per delitto accertato con provvedimento irrevocabile nei cinque anniantecedenti la commissione del reato per il quale si procede), oltre a segnalare lacondanna per innumerevoli reati contro il patrimonio.Considerato altresì quanto alla censura relativa all’entità dell’aumento dipena sino alla metà per la ritenuta recidiva e, dunque, nella misura massima,che la motivazione fa espresso riferimento, per giustificare il trattamentosanzionatorio nel suo complesso e il diniego delle circostanze attenuantigeneriche, ai plurimi precedenti penali, alla gravità della condotta giudicata comeabituale, mostrando di aver tenuto conto dei parametri di cui all’art. 133 cod.pen., dandone conto con adeguata e completa motivazione.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misuraindicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi