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Ordinanza — n. 23234/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against penalty application due to lack of admissible grounds and language proficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23234/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against the penalty application inadmissible without formalities. The applicant argued for nullity due to lack of interpreter assistance and language barriers, but the court noted that only specific grounds are permitted under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the applicant's claimed lack of Italian language knowledge was refuted by prior procedural records and the absence of objections during the direct hearing.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against penalty applications are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation of request and sentence, legal qualification, and legality of the penalty; appeals based on general procedural defects or unproven language deficiencies are inadmissible.

Parole chiave

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penalty application appeal admissibility requirements language proficiency evidence direct hearing objections Cassazione inadmissibility rinuncia al dibattimento orale motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Barbara CalaseliceRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della penarichiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Triestenei confronti del ricorrente, in relazione al reato di cui all’art.
Art. 13 d. lgs. n. 286 del 1998
pen., emessa dal Tribunale di Triestenei confronti del ricorrente, in relazione al reato di cui all’art. 13 d.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., soloper motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica delfatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
per il proscioglimentodell'odierno ricorrente.Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod.
art. 444 cod. proc. pen
Barbara CalaseliceRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della penarichiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Triestenei confronti del ricorrente, in relazione al reato di cui all’art.
art. 143 cod. proc. pen
286del 1998, nella misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione.Considerato che il motivo (violazione dell’art. 143 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

el 24/09/2025 del Tribunale di Triesteudita la relazione svolta dal Cons. Barbara CalaseliceRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della penarichiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Triestenei confronti del ricorrente, in relazione al reato di cui all’art. 13 d. lgs. n. 286del 1998, nella misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione.Considerato che il motivo (violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. e nullitàdella sentenza, per difetto di assistenza di interprete e mancata traduzione dellasentenza per imputato che non parla, legge e comprende la lingua) non èconsentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che ilpubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro lasentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., soloper motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica delfatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).Ritenuto, peraltro, che la deduzione relativa alla mancanza di conoscenzadella lingua italiana non trova conferma dalla lettura degli atti processuali daiquali emerge (v. verbale di identificazione del 22 settembre 2024 nel quale èindicato che l’arrestato comprende la lingua italiana, né nulla viene dedottonell’udienza instaurata a seguito di rito direttissimo) che la parte comprende asufficienza la lingua italiana, affermazione che il ricorrente soltanto nel ricorsoper cassazione contesta e che, invece, non viene censurata in sede di udienzacelebrata a seguito di rito direttissimo ove nulla viene eccepito o dedotto.Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, haratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso, motivatamente, chericorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimentodell'odierno ricorrente.Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi