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Ordinanza — n. 23226/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for incidental assessment of impossible cooperation due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23226/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower tribunal correctly refused to independently assess the applicant's impossible cooperation. The applicant argued for this assessment to support a request for alternative measures, but the court found the request generic and unnecessary since the tribunal had already rejected the underlying application. The decision rests on established precedent that incidental cooperation assessments cannot be autonomously requested when the primary measure application lacks merit.

Regesto Legislator

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Art. 58-ter ord. pen.; In cases of penal benefits for offenders of serious crimes, the incidental assessment of objective impossibility of cooperation with justice under Art. 58-ter of the Penal Code cannot be autonomously requested to the supervision tribunal, even during the procedure for granting the benefit, as it belongs to the latter to evaluate the concrete prejudiciality of such assessment relative to the decision to be adopted.

Parole chiave

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impossible cooperation assessment penal supervision tribunal alternative measures application incidental request inadmissibility Art. 58-ter Penal Code prejudiciality evaluation serious crimes offenders capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 58-ter ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 24914 del 07/05/2025, Assisi, Rv. 288444 - 01
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Testo completo

Tribunale di sorveglianza diCatanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diCatanzaro ha respinto la richiesta del condannato di accertamento dellacollaborazione impossibile e inesigibile in relazione all’istanza di concessionedella misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale,relativamente all’esecuzione della pena residua di anni sei, mesi cinque e giorniventisei di reclusione.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a ununico motivo (mancato accertamento della collaborazione impossibile oinesigibile, nonostante l’esclusione da parte del Tribunale della sussistenza deipresupposti per la applicazione della misura alternativa invocata) è inammissibileperché generico considerato che il Tribunale, avendo escluso in radice lafondatezza dell'istanza di applicazione di misure alternativa, ha consideratosuperfluo l'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile a questastrumentale.Rilevato che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, “In tema dibenefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, l'accertamentoincidentale dell'oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia di cuiall'art. 58-ter ord. pen. non può essere autonomamente richiesto al Tribunale disorveglianza, neppure in pendenza del procedimento di concessione del beneficioinnanzi al magistrato di sorveglianza, spettando a quest'ultimo la valutazionedella pregiudizialità in concreto di tale accertamento rispetto alla decisione daadottare” (Sez. 1, n. 24914 del 07/05/2025, Assisi, Rv. 288444 - 01).Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nellamisura indicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi