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Ordinanza — n. 23225/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of defense counsel and procedural non-compliance with new 2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23225/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to the absence of a defense lawyer and failure to comply with the new procedural requirements. The appellant personally filed the petition after the June 2017 law took effect, which mandates that all cassation appeals be signed by a special court-registered defender. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 63 of Law 103/2017; Art. 613, comma 1 of the Code of Criminal Procedure: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a special defender registered with the Court once the law requiring personal service without counsel is in force.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense counsel requirement procedural compliance Law 103/2017 special court defender personal filing penalty procedural defect

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 63 of Law 103/2017
103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 613, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1,cod.
Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure
272011 –01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017

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Testo completo

diCatanzaro ha respinto le istanze di differimento della pena in esecuzione, anchenelle forme della detenzione domiciliare, nonché di detenzione domiciliare ex art.47, comma 1, lett.

c) Ord. pen., proposte nell’interesse del condannato, inrelazione alla pena in esecuzione per plurimi reati di maltrattamenti in famiglia,estorsione, violazione degli obblighi di assistenza familiare, violenza privata,rapina, minaccia e porto di arma, atti persecutori, lesioni personali.CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che il ricorso avverso il descritto provvedimento risulta propostopersonalmente, senza ministero del difensore, con atto depositato in datasuccessiva al 3 agosto 2017 e, dunque, all’entrata in vigore della legge 23giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1,cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provvedapersonalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, apena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dicassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 –01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, conoscuramento dei dati sensibili in ragione di alcuni titoli di reato per i quali è stataemessa la condanna cui si riferisce la pena in esecuzione.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA CALASELICE GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.