Italian court dismisses appeal against rejection of criminal continuity claim due to lack of criminal plan evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against the preliminary investigation judge's order inadmissible. The appellant argued for a continuity of crimes claim regarding two drug offenses, but the court found the lower court's reasoning sufficient and free from logical flaws. The decision emphasized that the burden of proving a unified criminal project lies with the accused, which was not met in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The recognition of criminal continuity requires concrete indicators of a unified criminal plan, including homogeneity of violations and temporal contiguity, rather than mere chronological proximity or identical legal titles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
dice per le indagini preliminaridel Tribunale di Caltagironedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Caltagirone in funzione di giudice dell’esecuzione ha rigettato larichiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati condue sentenze definitive emesse nei confronti del ricorrente, commessi in data 1°aprile 2020, uno, nonché in data 25 giugno 2024, l’altro.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a duemotivi (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale – primo motivo;contraddittorietà della motivazione – secondo motivo) è inammissibile perché laprima censura è generica e riproduttiva dell’istanza alla quale il giudicedell’esecuzione ha risposto con argomenti ineccepibili in diritto e immuni daillogicità manifesta.Rilevato, inoltre, che il secondo motivo è manifestamente infondato conriferimento al dedotto vizio di motivazione che non si ricava dalla mera letturadel provvedimento censurato nel quale è adeguatamente illustrata la differenzaesistente tra detenzione illecita di stupefacente e trasporto di sostanzestupefacenti, oltre a sottolineare la diversità delle sostanze illecitamentedetenute.Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ilriconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto dideterminazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata dunqueesclusa, nel caso al vaglio, con motivazione non manifestamente illogica,immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati.Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nellamisura indicata, considerati i motivi devoluti.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi