Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of counsel signature under new 2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it was filed personally without a lawyer's signature. The appellant, Michele Porcelluzzi, challenged a conviction for crimes under Articles 81 of the Penal Code and Article 75 of Law 159/2011. The court ruled that the 2017 legislative reform removed the option for personal filing without counsel, rendering the unsigned petition void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a qualified lawyer; personal filing without counsel is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
della Corte di appello di Bariudita la relazione del Consigliere B. CalaseliceRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari haconfermato la condanna resa dal Tribunale di Trani, in data 25 gennaio 2023,alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione irrogata a Michele Porcelluzzi per ilreato di cui agli artt. 81 cod. pen., 75 d. lgs. n. 159 del 2011.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento risulta propostopersonalmente, senza ministero del difensore, con atto depositato il 30 maggio2025, dunque, in data successiva al 3 agosto 2017 e all’entrata in vigore dellalegge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613,comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non viprovveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione siasottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272011 – 01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi