Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-punishment grounds under Art. 599-bis. The court held that waiving responsibility arguments precludes complaints about omitted non-punishment findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant had waived specific grounds regarding non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure in favor of a reduced sentence. The court ruled that such a waiver precludes any subsequent complaint about the lack of reasoning on those specific non-punishment causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, comma 5-bis; Art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale: The waiver of grounds for appeal regarding non-punishment excludes the possibility of complaining to the Court of Cassation about the omission of reasoning on those specific causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a Corte di appello di Bariudita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Bari hariformato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi Foggia in data 19 luglio 2024, nei confronti dell’imputato, rideterminando aisensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. la pena irrogata in quella di anni cinque emesi sei di reclusione, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado, inrelazione ai reati di tentato omicidio e violazione della normativa in tema di armi.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a ununico motivo (violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per mancatamotivazione in relazione alla mancanza di cause di proscioglimento ex art. 129cod. proc. pen.) è inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-biscod. proc. pen.Ritenuto, infatti, che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguenteal concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai solicapi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di talchél'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventualeomessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati; in tal senso va,altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema diresponsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzionedella pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancatoproscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto,da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice diappello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinentisoltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro,la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronunciaaffermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza dieventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1,n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170;
Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Rv. 276102).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi