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Ordinanza — n. 23219/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23219/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23219/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ne svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli hariformato la condanna, resa dal Tribunale di Nola nei confronti dell’imputato,rideterminando ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. la pena irrogata in annidue e mesi sei di reclusione ed euro 2.400 di multa, in relazione ai reati diricettazione, detenzione illecita di munizioni e bossoli nonché di una pistolasemiautomatica clandestina, con il colpo in canna e con caricatore regolarmenteinserito, corredato da 7 munizioni calibro 6,35, oltre all'altro materiale indicatonell’imputazione.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a duemotivi (violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., inosservanza dell’art.545-bis cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione della giustiziariparativa – primo motivo; violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. inrelazione all’art. 129 cod. proc. pen. in ordine all’assorbimento tra il reato didetenzione delle munizioni in quello di porto e detenzione dell’arma e circa lainvocata lieve entità secondo motivo) sono inammissibili ai sensi degli artt. 610comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen.Ritenuto, infatti, che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguenteal concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai solicapi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di talchél'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventualeomessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati; in tal senso va,altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema diresponsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzionedella pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancatoproscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto,da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice diappello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinentisoltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro,la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronunciaaffermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza dieventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1,n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23219/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. la pena irrogata in annidue e mesi sei di reclusione ed euro 2.400 di multa, in relazione ai reati diricettazione, detenzione illecita di munizioni e bossoli nonché di una pistolasemiautomatica clandestina, con il colpo in canna e con caricatore regolarmenteinserito, corredato da 7 munizioni calibro 6,35, oltre all'altro materiale indicatonell’imputazione.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a duemotivi (violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., inosservanza dell’art.545-bis cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione della giustiziariparativa – primo motivo; violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. inrelazione all’art. 129 cod. proc. pen. in ordine all’assorbimento tra il reato didetenzione delle munizioni in quello di porto e detenzione dell’arma e circa lainvocata lieve entità secondo motivo) sono inammissibili ai sensi degli artt. 610comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen.Ritenuto, infatti, che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguenteal concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai solicapi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di talchél'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventualeomessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati; in tal senso va,altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema diresponsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzionedella pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancatoproscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto,da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice diappello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinentisoltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro,la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronunciaaffermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza dieventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1,n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170;

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale contrabbando di guerra esplosivi e articoli pirotecnici detenzione di stupefacenti confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
ne svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli hariformato la condanna, resa dal Tribunale di Nola nei confronti dell’imputato,rideterminando ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
inrelazione all’art. 129 cod. proc. pen.
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ne svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli hariformato la condanna, resa dal Tribunale di Nola nei confronti dell’imputato,rideterminando ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. la pena irrogata in annidue e mesi sei di reclusione ed euro 2.400 di multa, in relazione ai reati diricettazione, detenzione illecita di munizioni e bossoli nonché di una pistolasemiautomatica clandestina, con il colpo in canna e con caricatore regolarmenteinserito, corredato da 7 munizioni calibro 6,35, oltre all'altro materiale indicatonell’imputazione.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a duemotivi (violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., inosservanza dell’art.545-bis cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione della giustiziariparativa – primo motivo; violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. inrelazione all’art. 129 cod. proc. pen. in ordine all’assorbimento tra il reato didetenzione delle munizioni in quello di porto e detenzione dell’arma e circa lainvocata lieve entità secondo motivo) sono inammissibili ai sensi degli artt. 610comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen.Ritenuto, infatti, che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguenteal concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai solicapi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di talchél'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventualeomessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati; in tal senso va,altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema diresponsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzionedella pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancatoproscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto,da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice diappello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinentisoltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro,la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronunciaaffermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza dieventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1,n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Rv. 276102).Considerato, peraltro, che la questione relativa all’ammissione alla giustiziariparativa non viene prospettata nei motivi di appello e che, dunque, la questioneproposta appare inedita.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi