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Ordinanza — n. 23212/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses deportation appeal as inadmissible due to lack of specific family bond verification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23212/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against a deportation order inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to verify family ties under Article 19 of the Immigration Act, claiming his sister's presence should have deterred illegal drug trafficking. The court rejected this, finding the appeal generic, factually unsupported, and logically flawed because the appellant's lack of legal income and continued criminal activity despite his sister's presence disproved the deterrent effect.

Regesto Legislator

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Art. 19 TU Imm.; Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998: An appeal challenging deportation on grounds of family ties is inadmissible if it fails to specifically demonstrate the existence and stability of those bonds, particularly when the appellant's own conduct contradicts the alleged deterrent effect of the family presence.

Parole chiave

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deportation appeal family ties verification inadmissible appeal immigration law deterrent effect drug trafficking court costs partenza volontaria

Disposizioni normative citate

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Art. 19 TU Imm.
Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
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Testo completo

rveglianza di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara CalaseliceRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diMilano ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'espulsione disposta ai sensidell'art. 16, comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998, Dal magistrato di sorveglianza neiconfronti del ricorrente, in quanto trovato in possesso di documenti per il propriorimpatrio e condannato per delitti non ostativi.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato ad ununico motivo (Omessa verifica della condizione ostativa di cui all'art. 19 TUImm.: il ricorrente ha posto in essere condotte di cessione illecita di stupefacentitra il 2017 ed il 2021 ed è stato ristretto in regime di arresti domiciliari pressol'abitazione della sorella ma l'ultima condotta è risalente nel tempo; inoltre, èirrilevante che la presenza del nucleo familiare non abbia rappresentato motivodeterrente rispetto allo svolgimento di attività illecita.

Il giudice ha omesso diverificare l'esistenza di vincoli di parentela tali da integrare la sussistenza dellacondizione ostativa all'espulsione prevista dal citato art. 19) è inammissibileperché generico nonché versato in fatto, oltre ad essere manifestamenteinfondato in quanto la motivazione appare congrua e immune da illogicitàmanifesta, nonché completa.Rilevato, infatti, che questa valorizza la circostanza che il ricorrente non hafonti di sostentamento lecite e, dunque, non soltanto la circostanza che lapresenza del nucleo familiare della sorella sul territorio nazionale non haimpedito al ricorrente la commissione di condotte illecite; né il motivo di ricorsoillustra specificamente il tipo di rapporti familiari e la stabilità di questi conriferimento all'attualità.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi