Italian court dismisses appeal against early release denial due to new misconduct reflecting poor rehabilitation. Verdict: inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against the denial of early release inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that prior good conduct should shield them from recent misconduct, but the court found the new offenses revealed a total lack of rehabilitation. Consequently, the court ruled that negative behavior can legally impact earlier periods if it demonstrates a failure to engage sincerely in reeducation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 Ord. pen.; A negative situation revealed by subsequent misconduct may reflect upon earlier periods of parole eligibility if it evidences a complete absence of sincere participation in reeducation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
unale di sorveglianza diCatania ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del magistrato disorveglianza di Siracusa di diniego della liberazione anticipata per il periodo dal14 gennaio 2020 al 30 maggio 2024.CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a duemotivi (violazione dell'art. 54 Ord. pen. in quanto i fatti successivi oggetto didenuncia non possono incidere su periodi precedenti nei quali il comportamentodel detenuto è stato irreprensibile – primo motivo; vizio di motivazione in quantol'ordinanza non è aderente alle risultanze probatorie perché trascura la buonacondotta nei semestri e la assenza di segnalazioni disciplinari – secondo motivo)è inammissibile perché si tratta di censure versate in fatto, riproduttive dideduzioni devolute con il reclamo ed esaustivamente disattese con ragionamentoineccepibile da parte del tribunale, nonché manifestamente infondate tenutoconto quanto al vizio di motivazione che i fatti ritenuti incidenti su periodiprecedenti, anche se successivi ai semestri presi in considerazione, risultanocommessi nel novembre del 2024 e sono descritti come gravi perché espressionedi assoluta assenza di ravvedimento ed anzi del fallimento dell'attività direinserimento (reato di cui all’art. 609 – bis cod. pen., nonché delitto di cuiall’art. 612-bis cod. pen. commessi il 13 novembre 2024).Rilevato, quindi, che la motivazione appare in linea con la giurisprudenza dilegittimità secondo la quale una situazione negativa può riflettersi al di làdel semestre in cui si è verificata, pur nell'autonomia di valutazione dei singoliperiodi, specie se è rivelatrice di evidente mancanza di sincera partecipazione deldetenuto all'opera di rieducazione con espliciti riflessi nel passato.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedel titolo di reato per il quale il ricorrente è stato denunciato nel novembre 2024.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA CALASELICE GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.