Italian court dismisses appeal against probation release order due to manifestly unfounded and inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the probation release order inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The lower court rejected the request based on the appellant's 45 prior theft convictions, revoked alternative measures, and disciplinary infractions, finding the original decision's reasoning congruous and complete. The appellate court upheld this ruling, stating the appeal was merely a reproduction of the alternative measure request and lacked any manifest illogicality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 608 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal against a probation release order is inadmissible if it is merely a reproduction of the alternative measure request and is manifestly unfounded when the original decision's reasoning is congruous, complete, and free from manifest illogicality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
del Tribunale di sorveglianza di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara CalaseliceRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diCatania ha rigettato la domanda di affidamento in prova proposta dallacondannata in relazione all'esecuzione della pena di anni 16 e giorni 22 direclusione.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato ad ununico motivo (illogicità della motivazione tenuto conto della durata delladetenzione già patita pari a 9 anni di reclusione, del parere favorevole deldirettore dell'istituto di pena e del comportamento esemplare durante il periododi detenzione) è inammissibile perché riproduttivo dell'istanza di misuraalternativa nonché manifestamente infondato in quanto la motivazione apparecongrua e immune da illogicità manifesta, nonché completa in quanto valorizza ilnumero di precedenti per furto aggravato pari a 45, la concessione in piùoccasioni di misure alternative revocate, la mancata indicazione di attivitàlavorativa da espletare, l'esistenza di infrazione disciplinare a suo carico risalenteal 23 luglio 2020, la circostanza che le figlie della condannata risultanopregiudicate e sottoposte, a loro volta, a misura alternativa.Rilevato, comunque, che il Tribunale ai fini della gradualità del trattamentoindica che la condannata è stata ammessa a permessi.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi