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Ordinanza — n. 23208/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for contradiction of reasoning regarding generic mitigating circumstances and sentencing. Appeals are inadmissible as merits were already properly reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23208/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals against the Second Instance Court's sentencing decision inadmissible. Both appellants argued for contradictory reasoning regarding their participation in the crime and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the lower courts had already adequately examined and dismissed these arguments with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the denial of generic mitigating circumstances or alleging contradictory reasoning are inadmissible when the lower court has already properly examined and dismissed such arguments with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic mitigating circumstances contradictory reasoning sentencing review cassation procedure violazioni della legge sulle armi arma personale contrabbando di guerra

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 2 legge n. 895 del 1967
Art. 4 legge n. 895 del 1967
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
artt. 110 cod. pen
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Testo completo

/1997avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara CalaseliceRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania hariformato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 1° febbraio 2023,nei confronti di Gaetano Laudani rideterminando la pena irrogata in quella di annitre e mesi sei di reclusione ed euro 4.500 di multa, nonché ha confermato quellairrogata (anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 4.500 di multa) a MarcoImpellizzeri, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 2, 4, 7 legge n.895 del 1967.Considerato che i ricorsi per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidati a due motivi per Impellizzeri (contraddittorietà della motivazione inordine alla partecipazione dell’imputato alla condotta – primo motivo;contraddittorietà e illogicità della motivazione circa il diniego delle circostanze(contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al diniego dellecircostanze attenuanti generiche) sono non consentiti in questa sede perchériproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con correttiargomenti giuridici dal giudice di merito (tutti i motivi di ricorso di entrambi iricorrenti), nonché volti a prefigurare (primo motivo di Impellizzeri) unarivalutazione e rilettura alternativa delle fonti di prova, non consentita in sede dilegittimità.Rilevato, inoltre, che entrambi i ricorsi attaccano la motivazione quanto aldiniego delle circostanze attenuanti generiche, dunque, in punto trattamentopunitivo anche se sorretto da adeguata giustificazione (v. p. 3 e 4 perImpellizzeri e p. 5 per Laudani).Reputato che, quindi, i ricorsi sono affetti da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi