Cassation appeal dismissed as inadmissible because it is essentially a retrial claim lacking merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Supervision Tribunal's rejection of a parole bonus request inadmissible. The appellant argued the lower court's decision suffered from a motivation defect regarding the detainee's disciplinary record, but the Court found the original judgment adequately addressed the inmate's insubordination and rule violations. Consequently, the appeal was rejected as a manifestly unfounded attempt to retry the case rather than a genuine legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 ter Ord. pen. e 16 nonies, comma 4, legge n. 8 del 1991; An appeal against a Supervision Tribunal decision is inadmissible if it is essentially a retrial claim or manifestly unfounded, particularly when the lower court's reasoning sufficiently addresses the alleged defects in motivation regarding disciplinary conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Tribunale di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara CalaseliceRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Romaha rigettato il reclamo avverso il rigetto pronunciato dal Magistrato disorveglianza di Roma, reso in data 11 giugno 2025, relativamente all'istanza dipermesso premio formulata nell'interesse del detenuto in esecuzione della penadi cui al provvedimento della Procura generale di Bari Siep n. 2023/551.Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un unico motivo (violazione dell’art. 30 ter Ord. pen. e 16 nonies,comma 4, legge n. 8 del 1991, con vizio di motivazione) è inammissibile perchériproduttivo del reclamo e perché manifestamente infondato.Rilevato, infatti, che il lamentato vizio di motivazione non risulta in base allalettura del provvedimento impugnato che ha valorizzato la acclarata insofferenzaalle regole, le gravi violazioni di prescrizioni, l'intervenuta applicazione disanzioni disciplinari, nonché il contenuto della relazione di sintesi che comunquevalorizza l'impulsività del detenuto.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi