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Ordinanza — n. 23202/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of mandatory defense counsel under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23202/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally without a qualified defense lawyer. The lower court had rejected the prisoner's request for home detention and trial assignment, but the cassation appeal itself violated the mandatory representation rule introduced by Law 103/2017. Consequently, the court dismissed the appeal without formalities and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally after the entry into force of the law requiring mandatory defense counsel are inadmissible without formalities.

Parole chiave

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mandatory defense counsel inadmissible appeal procedural law 103/2017 court of cassation procedural costs prisoner rights formalities requirement procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 63, Law 23 June 2017, n. 103
103, il cui art. 1, comma 63, ha modificatol'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificatol'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte nonvi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione siasottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di cassazione (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
2018, Aiello, Rv.272011 – 01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01
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Testo completo

del TRIB. SORVEGLIANZA di L'aquilaRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diL’Aquila ha respinto l’istanza di affidamento in prova e dichiarato inammissibilequella di detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.,proposte dal condannato in relazione al titolo n. SIEP 2024/265 della Procuragenerale presso la Corte di appello di Roma.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento risulta propostopersonalmente, senza ministero del difensore, con atto depositato il 24novembre 2025, dunque, in data successiva al 3 agosto 2017 e all’entrata invigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificatol'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte nonvi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione siasottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272011 – 01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi