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Ordinanza — n. 23200/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation replacement with home detention due to lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23200/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against the replacement of probation with home detention inadmissible. The appellant argued for a violation of Article 47 of the Penal Code and a lack of reasoning, but the court found the arguments were merely re-evaluations of facts already considered. The court determined the decision was not flawed because the negative behavioral conduct and insufficient re-socialization were already established in the original ruling.

Regesto Legislator

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Art. 47 Ord. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely re-evaluative of facts already considered by the lower court and do not reveal a defect in reasoning or a new legal issue.

Parole chiave

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probation replacement home detention measure inadmissible appeal re-evaluative grounds lack of reasoning re-socialization failure Cassa delle ammende revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 47 Ord. pen.
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Testo completo

TRIB. SORVEGLIANZA di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;letta la memoria dell’Avv. G. Bissacco, tempestivamente depositata.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diTorino ha sostituito la misura alternativa dell'affidamento in prova, applicata alcondannato con provvedimento del 13 novembre 2024, con quella delladetenzione domiciliare.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a ununico motivo (violazione dell’art. 47 Ord. pen.,e vizio di motivazione) èinammissibile perché la censura è rivalutativa rispetto agli elementi giàconsiderati dal Tribunale e che, comunque, non si ravvisa il difetto dimotivazione dedotto considerato peraltro che l'omesso accoglimento del parerefavorevole del Procuratore generale alla prosecuzione della misuradell'affidamento in prova non è rilevante ai fini della decisione adottata dalTribunale; né è affetta da vizi l’ordinanza che non menziona il detto parere nelcorpo della motivazione, anche se ne dà atto nell’incipit del provvedimento (v. p.Rilevato, infatti, che la motivazione fonda su comportamenti negativi, postiin essere in spregio ai canoni di rispetto e disciplina cui deve essere improntatal'esecuzione penale, reiterando comportamenti minacciosi nei confronti delleforze dell'ordine e del Magistrato di sorveglianza, così denotando un quadro dirisocializzazione insufficiente rispetto alla più ampia misura in esecuzione, comeda annotazioni dei Carabinieri preposti al controllo (v. p.

2) i quali hanno datosvolgimento dell’attività lavorativa.Considerato, infine, che con la memoria tempestivamente depositata, sonodevoluti i medesimi argomenti già elaborati con il ricorso e, comunque, ulterioriosservazioni non idonee a superare la riscontrata inammissibilitàdell’impugnazione.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi