Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reproducing appeal grounds and violating facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because both grounds were identical to those raised in the prior appeal and the first ground violated the principle of fact-based review. The appellant argued for reclassification of the crime to personal injury due to alleged accidental intent, but the court found the lower court's reasoning on the intentional nature of the rear-end maneuver flawless. Consequently, the appeal was rejected, the conviction for attempted murder was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 575 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it reproduces the grounds of the prior appeal or violates the principle of fact-based review by requesting a re-evaluation of facts in the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
lo di Roma ha riformato lacondanna resa dal Tribunale di Tivoli in data 6 marzo 2023 per il concorrente nel reato (nonricorrente) e ha confermato la condanna dell’imputato, odierno ricorrente, alla pena di anniotto di reclusione in relazione al concorso nel reato di tentato omicidio.CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a due motivi(violazione e falsa applicazione degli artt. 56, 575 cod. pen. e vizio di motivazione – primomotivo; vizio di motivazione in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche –secondo motivo) è inammissibile perché riproduttivo dell’atto di appello (entrambi i motivi)nonché versato in fatto (primo motivo).Rilevato, infatti, che il ricorrente deduce la necessità di procedere alla riqualificazionedel reato in lesioni personali considerando la natura eventuale del dolo che ha sorrettol’azione dell’imputato ma, sul punto, la motivazione (v. p. 3 e ss.) del provvedimentoimpugnato spiega con ragionamento immune da vizi di ogni tipo la natura del tuttointenzionale dell’investimento della vittima attraverso la manovra di retromarcia ivi descritta.Considerato inoltre che il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è riproduttivodel gravale e sollecita una rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue la condanna alpagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammendee che va disposto l’oscuramento dei dati sensibili trattandosi di tentato omicidio con lesionipersonali cagionate alla vittima. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA CALASELICE GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.