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Ordinanza — n. 23193/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation denial due to inadmissible factual grounds and late evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23193/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments based on factual errors and lack of motivation. The lower court denied probation and home detention, citing the convict's social danger and pending charges rather than solely his employment status. The court further excluded late-deposited evidence submitted in March 2026, ruling that the appeal's core grounds were not permissible in a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 47 ord. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in supervision proceedings are inadmissible if based on factual grounds or alleged motivation defects not apparent from the record, and evidence submitted after the deadline is excluded.

Parole chiave

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supervision appeal probation denial inadmissible appeal late evidence exclusion social danger assessment tardivo pagamento delle spese restituzione del termine scaduto preclusione per tardività

Disposizioni normative citate

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Art. 47 ord. pen.
14/2022 del Pubblico ministero presso il Tribunale di Benevento.Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a due motivi (violazione dell'art. 47 ord.
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Testo completo

/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselicevista la memoria dell’Avv. E. Mercarelli pervenuta con p.e.c. del 24 marzo2026RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diNapoli ha rigettato l’istanza del condannato di affidamento in prova e hadichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare, richieste relative allapena in esecuzione di anni tre, mesi dieci di reclusione di cui al provvedimento dicumulo n. 14/2022 del Pubblico ministero presso il Tribunale di Benevento.Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a due motivi (violazione dell'art. 47 ord. pen. tenuto conto che ilcondannato ha svolto attività lavorativa come documentato con allegati allamemoria depositata al Tribunale e attestato dalla polizia giudiziaria, vista anchel’attività di volontariato di cui all’attestato prodotto, deducendo che il giudice disorveglianza non può fondare il proprio giudizio sulla mancanza di attivitàlavorativa – primo motivo; vizio di motivazione perché illogica, con travisamentodei fatti : il condannato è stato assunto a tempo indeterminato presso il Parcodel Grassano, con prova documentale di tale attività e di quella di volontariato –secondo motivo) è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sededi legittimità in quanto versati in fatto (primo motivo) e comunque asseriscedifetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura del provvedimentoimpugnato (secondo motivo).Ritenuto, infatti, che il provvedimento impugnato segnala non tantol’assenza di attività lavorativa come unica ratio decidendi su cui fonda laprognosi negativa, ma piuttosto rimarca i plurimi precedenti, i carichi pendenti el’assenza di affidabilità in considerazione della pericolosità sociale delcondannato, come descritta nella nota dei CC del 21 giugno 2025, circostanzeche, in uno alla documentazione inerente all’attività lavorativa reputata carente,non sono attinte da specifiche censure.Rilevato che la memoria da ultimo depositata risulta pervenuta tardivamente(in data 24 marzo 2026) sicché non può tenersene conto.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi