Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lower court correctly rejected drug addiction as a sole indicator for crime continuation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to reject the request for crime continuation was legally sound. The appellant argued that drug addiction alone justified treating separate offenses as a single criminal design, but the court found this argument factually baseless. The decision relied on established precedent stating that drug dependency is not significant without corroborating evidence of a unified criminal plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, 73 comma 4, 80 d.P.R. n. 309 del 1990; The state of drug dependency is not a significant indicator for recognizing a single criminal design when other evidentiary elements are absent, and thus cannot alone justify the application of the crime continuation institution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato che, con l’ordinanza impugnata, il giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Monza ha rigettato l'istanza del condannato di applicazione dellacontinuazione tra reati giudicati tra due sentenze relative, la prima, a reaticommessi il 3 marzo 2013, la seconda, a reati omogenei commessi dal 17 agosto2019 al 22 aprile 2020 (artt. 73, 73, comma 4, 80 d.P.R. n. 309 del 1990).CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un motivo unico (violazione di legge e vizio di motivazione) èinammissibile perché la censura appare versata in fatto, nonché manifestamenteinfondata per asserito difetto di motivazione che non emerge dalla lettura delprovvedimento impugnato tenuto conto che questo, anzi, valuta espressamenteil profilo della dedotta condizione di tossicodipendenza (v. p. 2 dell'ordinanzaimpugnata nella quale si ravvisa tale stato come unica condizione che, in assenzadi altri indici, non può condurre al riconoscimento della continuazione, tenutoconto della distanza temporale tra le condotte, nonché dell'assenza di elementidai quali desumere che al momento della prima condotta, posta in essere nel2013, risalga anche un diretto collegamento con i reati commessisuccessivamente e con la condizione di tossicodipendenza da sostanzestupefacenti).Ritenuto che tale motivazione appare in linea con la costante giurisprudenzadi questa Corte secondo la quale non è significativo, in assenza delriconoscimento degli altri indici rivelatori della sussistenza del medesimo disegnocriminoso, lo stato di tossicodipendenza, trattandosi di condizione idonea agiustificare l’unicità del disegno criminoso, con riguardo a reati ad essa collegati,sempre che sussistano le altre condizioni fissate per la configurabilità dell’istitutodella continuazione (tra le altre, Sez. 1, n. 20816 del 9/01/2017, Todaro, n.m.;Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014, Iannella, Rv. 261490).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedella condizione personale del condannato che si commenta nella presenteordinanza.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA CALASELICE GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.