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Ordinanza — n. 23191/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming execution judge ignored prior continuity finding for drug evasion crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23191/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the execution judge ignored a prior continuity finding. The appellant argued the judge failed to recognize the link between two evasion crimes and a subsequent drug possession offense due to a short time gap. The court ruled that the execution judge correctly distinguished the conduct and provided sufficient reasoning, citing established jurisprudence requiring explicit motivation when deviating from a prior continuity finding.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The execution judge cannot ignore a continuity finding made in cognizance or execution proceedings and must provide explicit motivation if deviating, as the appellant's claim of manifest illogicality is unfounded given the specific distinctions drawn.

Parole chiave

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continuzione delinquenza giudice esecuzione reato evasione detenzione stupefacenti inammissibilità ricorso motivazione apparente giurisprudenza costante concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
309 del 1990, commesso il 6 aprile 2020.Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un motivo unico (violazione degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017
Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023
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Testo completo

ibunale di Latinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara CalaseliceRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Latina ha rigettatol’istanza del condannato di riconoscimento del vincolo della continuazione trareati giudicati con due sentenze definitive relative, la prima, ai reati di evasionecommessi in data 28 dicembre 2019 e il 4 febbraio 2020, la seconda almedesimo reato, commesso in data 6 aprile 2020, nonché al delitto di cui all'art.73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 6 aprile 2020.Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un motivo unico (violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc.pen. nonché vizio di motivazione ritenuta apparente e comunquemanifestamente illogica in considerazione della breve distanza temporale tra ireati e vista anche la prima sentenza nella quale la continuazione è stataapplicata tra due delitti di evasione, in sede di cognizione, pur essendo tra lorodistanti circa un mese) è inammissibile perché la censura apparemanifestamente infondata.Rilevato, infatti, che si deduce asserito vizio di motivazione non sussistenteperché il provvedimento impugnato ha valorizzato il lasso temporale trascorsodall'ultimo reato di evasione, giudicato con la prima sentenza di condanna, e lecondotte successive;Considerato, inoltre, che il giudice dell'esecuzione ha espressamentesegnalato la diversità delle condotte e delle modalità attuative di queste,rilevando che il reato di evasione giudicato con la sentenza sub 2 risultarealizzato per perpetrare il delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti,rilevando, invece, l'assenza di elementi specifici di collegamento tra tali condottee i precedenti delitti di evasione.Ritenuto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudicedell’esecuzione non può ignorare l’intervenuta continuazione riconosciuta incognizione o in executivis e, per discostarsene, deve fornire espressamotivazione (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Rv. 271903 – 01;

Sez. 1, n.6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Rv. 285790 – 01), non potendo trascurare unaprecedente valutazione positiva operata relativamente ad alcuni dei reati per iquali sia chiesta l’unificazione, potendo prescinderne, però, previa dimostrazionedell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto dellarichiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno, motivazione che,nel caso al vaglio, appare completa e immune da illogicità manifesta.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi