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Ordinanza — n. 23183/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against burglary convictions, rejecting claims of good faith and continuous crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23183/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Caponetto and Ferrara inadmissible, upholding their convictions for burglary. The court rejected Caponetto's argument regarding his alleged good faith and the Ferrara's claim of continuous crime, finding the lower court's reasoning sufficient. The decision emphasizes that criminal continuity requires a specific, pre-conceived plan rather than merely a general tendency to commit crimes.

Regesto Legislator

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Art. 257 c.p.; Art. 258 c.p.: Criminal continuity requires a specific, pre-conceived plan integrating individual offenses, not merely a general tendency to reoffend or shared criminal intent.

Parole chiave

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criminal continuity burglary conviction good faith defense pre-conceived plan inadmissible appeal joint offenders Cassazione Rome reato continuato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 257 c.p.
Art. 258 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022
Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004
Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004,Tuzzeo, Rv.
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Testo completo

sentenza del 15/09/2025 della Corte di appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo haconfermato la condanna del Caponetto e del Ferrara per il delitto di furto inabitazione;Considerato che, con il primo motivo, il Caponetto deduce vizio dimotivazione della decisione censurata poiché è stata disattesa senza congrueargomentazioni la propria versione alternativa in ordine alla sua buona fede circal’appartenenza anche al Ferrara dei beni sottratti;Ritenuto detto motivo, di carattere reiterativo, inammissibile, perché laCorte territoriale, come già il Tribunale, ha idoneamente argomentato circa laresponsabilità del predetto ricorrente, atteso che egli, estraneo al contestofamiliare del correo Ferrara, si era prestato al trasporto notturno di merce divalore, senza verificarne la provenienza, accettando che il ricavato della venditadi tale merce fosse diviso tra il coimputato e il cugino, pure proprietario dellastessa;Considerato che la Corte territoriale ha evidenziato, ancora, in modocongruo, che il Caponetto e il Ferrara hanno fornito versioni contraddittorie e cheerano in possesso di strumenti idonei allo scasso;Rilevato che il Ferrara lamenta che non è stata ritenuta la continuazione trail delitto in questione e un altro furto avvenuto nei mesi precedenti, pur essendoevidente il medesimo disegno criminoso di commettere reati contro ilpatrimonio;Ritenuto detto motivo manifestamente infondato, in quanto l’unicità deldisegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e perl’applicazione della continuazione in fase esecutiva, non può identificarsi con lagenerale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una sceltadi vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso chele singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programmadeliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine,richiedendosi, in proposito, la progettazione "ab origine" di una serie benindividuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali,con la conseguenza che deve escludersi che una tale progettazione possa esserepresunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra isoggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identità odell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancoradella unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo inveceche il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a farfondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di unaoriginaria ideazione e determinazione volitiva (ex aliis, Sez. 2, n. 10033del 07/12/2022, 2023, Qomiha, Rv. 284420;

Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004,Tuzzeo, Rv. 229052);Ritenuta dunque congrua la motivazione censurata laddove ha fatto leva,nell’escludere la continuazione sui fatti di reato, sui diversi mesi trascorsi tra idue reati e sulle differenti modalità esecutive degli stessi;Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, conla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi