Appeal against stalking conviction dismissed due to lack of motivation regarding lesser offense of harassment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against the stalking conviction inadmissible. The appellant argued the lower court lacked motivation for the specific crime, suggesting it should have been reduced to harassment, but the appellate court provided ample reasoning based on the victim's anxiety and corroborating evidence. Consequently, the court rejected the claim as groundless and upheld the original conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 596 c.p.; Art. 364 c.p.: The appeal alleging a lack of motivation for the specific crime of stalking is inadmissible when the lower court's decision is supported by sufficient reasoning regarding the victim's state of mind and corroborating evidence, thereby refuting the argument for a lesser offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
tenza del 13/01/2026 della Corte di appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino haconfermato la condanna del Lemezhi per il delitto di atti persecutori;Considerato che, con l’unico motivo proposto, l’imputato assume carenza dimotivazione sull’evento del reato che, pertanto, al più avrebbe potuto esserericondotto a quello di molestie;Ritenuto detto motivo, di carattere reiterativo, manifestamente infondato, allume delle idonee argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha disatteso leanaloghe censure spiegate in sede di gravame, ponendo in rilievo sia lo statod’ansia, anche per le condotte che il ricorrente avrebbe potuto continuare aporre in essere nei confronti della stessa, della persona offesa, la cui attendibilitàè stata supportata da ampia e congrua motivazione, che ha sottolineato, tral’altro, che l’evento del reato è stato confermato anche da altri testi;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi