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Ordinanza — n. 23180/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding non-punishment and minor damage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23180/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific arguments addressing the lower court's findings. The appellant argued that stealing an unsold perfume tester caused no economic loss and should be non-punishable under Article 131-bis, while also claiming the €100 damage was minor. The court rejected these claims as they lacked a logical confrontation with the first-instance decision's reasoning regarding the item's value.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to substantiate their arguments by directly confronting the specific factual and legal reasons established by the lower court in the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation non-punishment provision minor damage circumstance logical confrontation requirement indennità per il danno soggettivo valore litigioso appropriazione indebita e appropriazione di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pen.;Rilevato che, inoltre, l’imputata lamenta che, comunque, la sottrazione deltester ha comportato un danno irrisorio talché avrebbe dovuto essere concessala circostanza attenuate di cui all’art. 62 n.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

ntenza del 07/11/2025 della Corte di appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila haconfermato la pronuncia di primo grado di condanna della Di Rosa per il delitto difurto aggravato;Considerato che la ricorrente, con un unico motivo, deduce che il delitto difurto postula un danno economico che in questo caso non sussisterebbe per lasottrazione del tester di un profumo non destinato alla vendita e che avrebbedovuto essere applicata la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.;Rilevato che, inoltre, l’imputata lamenta che, comunque, la sottrazione deltester ha comportato un danno irrisorio talché avrebbe dovuto essere concessala circostanza attenuate di cui all’art. 62 n.

4) cod. pen.;Ritenuto che il motivo è assolutamente aspecifico con riguardo allaresponsabilità per il reato ascritto, poiché non si confronta con l’idoneamotivazione della decisione censurata, la quale ha sottolineato che il testersottratto, costituito dall’intera boccetta di un profumo, ha un valore di euro100,00;Ritenuto che alcuna argomentazione è posta dall’imputata a fondamentodella richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;Rilevato che, anche rispetto all’omessa concessione della circostanzamodo logico, senza che l’imputata si sia confrontata con le relativeargomentazioni, che non può essere considerato irrisorio un danno di euro100,00;Ritenuto dunque inammissibile il motivo proposto, perché privo di unadeguato confronto con le ragioni poste a fondamento dell’impugnata decisione(Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi