Ordinanza — n. 23178/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAi Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma haconfermato la pronuncia di condanna del Flores Salas per il delitto di furto c.d.con destrezza;Considerato che, con il primo motivo, l’imputato deduce inosservanza eerronea applicazione della legge penale rispetto alla ritenuta circostanzaaggravante, poiché egli si sarebbe limitato a profittare di un fatto non cagionatodallo stesso, ovvero la calca determinata dall’arrivo del vagone dellametropolitana;Ritenuto detto motivo, di carattere reiterativo, manifestamente infondato,poiché come la Corte di appello ha, con motivazione idonea, posto in rilievo, ilricorrente, in modo fulmineo, ha aperto la cerniera lampo della borsa dellavittima, e in ciò si è concretata la c.d. destrezza;Ritenuto, dunque, che è stata fatta corretta applicazione, da parte dellaCorte territoriale, del principio espresso dalle Sezioni Unite per il quale, in temadi furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbiaposto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, unacondotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea asorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res” (Sez.U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088);Considerato che, mediante il secondo motivo, l’imputato denuncia l’omessaconcessione delle circostanze attenuanti generiche;Ritenuto detto motivo inammissibile poiché non si confronta con le congrueargomentazioni sottese al relativo diniego, fondato sui precedenti arresti, sulreiterato tentativo di borseggiare altre due persone quel giorno prima diavvicinarsi alla persona offesa, sulla disponibilità di un telefono cellulare appenarubato, elementi, questi, tutti sintomatici della sua proclività a delinquere;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23178/2026 — snpen · Corte di Cassazione: destrezza;Ritenuto, dunque, che è stata fatta corretta applicazione, da parte dellaCorte territoriale, del principio espresso dalle Sezioni Unite per il quale, in temadi furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbiaposto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, unacondotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea asorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res” (Sez.U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088);Considerato che, mediante il secondo motivo, l’imputato denuncia l’omessaconcessione delle circostanze attenuanti generiche;Ritenuto detto motivo inammissibile poiché non si confronta con le congrueargomentazioni sottese al relativo diniego, fondato sui precedenti arresti, sulreiterato tentativo di borseggiare altre due persone quel giorno prima diavvicinarsi alla persona offesa, sulla disponibilità di un telefono cellulare appenarubato, elementi, questi, tutti sintomatici della sua proclività a delinquere;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
i Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma haconfermato la pronuncia di condanna del Flores Salas per il delitto di furto c.d.con destrezza;Considerato che, con il primo motivo, l’imputato deduce inosservanza eerronea applicazione della legge penale rispetto alla ritenuta circostanzaaggravante, poiché egli si sarebbe limitato a profittare di un fatto non cagionatodallo stesso, ovvero la calca determinata dall’arrivo del vagone dellametropolitana;Ritenuto detto motivo, di carattere reiterativo, manifestamente infondato,poiché come la Corte di appello ha, con motivazione idonea, posto in rilievo, ilricorrente, in modo fulmineo, ha aperto la cerniera lampo della borsa dellavittima, e in ciò si è concretata la c.d. destrezza;Ritenuto, dunque, che è stata fatta corretta applicazione, da parte dellaCorte territoriale, del principio espresso dalle Sezioni Unite per il quale, in temadi furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbiaposto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, unacondotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea asorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res” (Sez.U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088);Considerato che, mediante il secondo motivo, l’imputato denuncia l’omessaconcessione delle circostanze attenuanti generiche;Ritenuto detto motivo inammissibile poiché non si confronta con le congrueargomentazioni sottese al relativo diniego, fondato sui precedenti arresti, sulreiterato tentativo di borseggiare altre due persone quel giorno prima diavvicinarsi alla persona offesa, sulla disponibilità di un telefono cellulare appenarubato, elementi, questi, tutti sintomatici della sua proclività a delinquere;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi