Italian Court dismisses appeal on counterfeit currency conviction due to lack of specific arguments against first instance value assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for counterfeiting currency. The appellant argued for a lesser charge and claimed an omitted mitigating circumstance regarding the value of the notes. The court rejected these claims because the first instance judgment already established the high value of the counterfeit bills, and the appellant failed to provide specific evidence to contradict this finding on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 455 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible when the appellant fails to deduce specific elements to contradict the first instance court's established assessment of the value of counterfeit goods, thereby precluding the application of mitigating circumstances.
Parole chiave
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rso la sentenza del 04/12/2025 della Corte di appello di Reggio Calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di ReggioCalabria ha confermato la pronuncia condanna del Tassone per il delitto di cuiall’art. 455 cod. pen.;Considerato che, con il primo motivo, l’imputato deduce erroneaqualificazione del fatto sotto l’egida dell’art. 455 cod. pen. e non del meno gravereato ex art. 457 cod. pen.;Ritenuto detto motivo, di carattere reiterativo, manifestamente infondato,poiché come la Corte di appello ha, con motivazione idonea, posto in rilievo, èstata ritenuta integrata la fattispecie delittuosa più grave perché le banconotesono state rinvenute in un locale nell’esclusiva disponibilità dell’imputato al qualeera inibito l’accesso a terzi in quanto era separato dal resto dell’immobile e il soloricorrente ne aveva le chiavi;Considerato che, con logico incedere, la pronuncia impugnata ha inoltreosservato, rispetto alla consapevolezza della falsità delle banconote da partedell’imputato, che essa era agevolmente ritraibile dal numero delle banconote,pari a tre, e dal rilevante importo di ciascuna di esse (ovvero cento euro),importo che difficilmente è ricevuto in un negozio come resto di un acquisto,nonché dalla collocazione delle stesse in un posto riservato, separato da quello incui il ricorrente deteneva il denaro di uso corrente;Considerato che, mediante il secondo motivo, il ricorrente denuncial’omessa concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.;Ritenuto detto motivo inammissibile poiché, a fronte della statuizione delladecisione di primo grado per la quale non poteva considerarsi irrisorio il valoredelle banconote, pari a 300,00 euro, il ricorrente con l’appello non ha dedottospecifici elementi volti a contrastare puntualmente la stessa;Ritenuta dunque congrua la motivazione della decisione censurata laddove siè limitata a ribadire che il valore dei beni consentiva di concedere le circostanzecircostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi