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Ordinanza — n. 23173/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23173/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant raised a single, brief ground alleging a mere appearance of motivation regarding their criminal responsibility for theft and property damage. The court rejected this argument as absolutely generic because it failed to compare the legal reasoning with the concrete facts of the case.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it is absolutely generic, lacking any specific comparison with the concrete facts or reasons underlying the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds criminal responsibility factual comparison court costs Cassazione procedural defect altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 697 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

la sentenza del 15/01/2026 della Corte di appello di Reggio Calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di ReggioCalabria ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del Giovanettoper dieci delitti di furto e per il reato di cui all’art. 697 cod. pen.;Considerato che il ricorrente con un unico, succinto motivo, assume la meraapparenza della motivazione della decisione impugnata in punto di affermazionedella sua responsabilità penale;Ritenuto inammissibile il motivo proposto, perché assolutamente generico,in quanto privo di ogni confronto e con la vicenda concreta, non richiamata inalcuna misura, e con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 –01);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi