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Ordinanza — n. 23172/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for attempted burglary, rejecting voluntary surrender and generic mitigation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23172/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible, upholding the appellate court's conviction for aggravated attempted theft in a residence. The appellant argued for voluntary surrender and active recusal, but the court found these claims unsubstantiated due to the lack of resistance offered and the failure to actively prevent the crime's consequences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 56, third and fourth paragraphs of the Penal Code; The court rejects claims of voluntary surrender or active recusal when the accused merely surrenders without resistance and fails to take concrete steps to prevent or mitigate the criminal outcome.

Parole chiave

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attempted theft aggravated voluntary surrender active recusal generic mitigation inadmissible appeal tentato furto menomazione psichica istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 56, third and fourth paragraphs of the Penal Code
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Testo completo

a del 03/02/2026 della Corte di appello di Reggio Calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di ReggioCalabria ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di tentato furtoaggravato in abitazione;Considerato che, con il primo motivo, l’imputato assume violazione dell’art.56, terzo e quarto comma, cod. pen. e correlato vizio di motivazione, per nonessere stati riconosciuti la desistenza volontaria dalla condotta o, in subordine, ilrecesso attivo;Ritenuto detto motivo manifestamente infondato poiché, come hacongruamente posto in rilievo la decisione cesurata, il ricorrente si è limitato,una volta che le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nello stabile, aconsegnarsi alle stesse senza opporre resistenza, restando così solo congetturalela prospettata possibilità di fuga, e non avendo egli, quanto al recesso attivo,posto in essere alcuna condotta volta a scongiurare l’evento o ad eliderne glieffetti pregiudizievoli, mantenendo un atteggiamento omertoso di complicità coni correi dei quali non ha voluto rivelare l’identità;Considerato che, con il secondo motivo, l’imputato lamenta l’omessaconcessione delle circostanze attenuanti generiche;Ritenuto detto motivo generico, perché omette di confrontarsi con le ampiee congrue argomentazioni in forza delle quali la decisione impugnata ha disattesola relativa richiesta, ponendo in rilievo la pervicacia nelle finalità predatorieanche a fronte delle oggettive difficoltà di effettuare prima il furto in un’altraabitazione, i plurimi precedenti, l’omertosa complicità con i correi, lacommissione del fatto mentre era in affidamento in prova ai servizi sociali;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi