Italian Supreme Court dismisses appeal on burglary conviction due to lack of cooperation and drug use.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for burglary. The appellant argued the crime was simple theft and that the victim's presence prevented consummation, but the court found the bicycle was inside the courtyard and the victim had already seen the theft in progress. Additionally, the court rejected the request for general mitigating circumstances because the appellant failed to cooperate with police and voluntarily altered his state with drugs, justifying stricter custody measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 cod. pen.; Art. 60 cod. pen.: The court holds that voluntary intoxication does not justify criminal conduct and that lack of cooperation with authorities precludes the application of general mitigating circumstances for sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
verso la sentenza del 07/10/2025 della Corte di appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna haconfermato la condanna di Ben Dhafer Oidia per il delitto di furto in abitazione;Considerato che, con il primo motivo, il ricorrente deduce nullità dellasentenza e vizio di motivazione perché il delitto è stato qualificato come furto inabitazione e non come furto semplice;Ritenuto detto motivo manifestamente infondato poiché, comecongruamente evidenziato dalla Corte territoriale nel disattendere l’analogadoglianza spiegata in sede di gravame, la bicicletta era collocata nel cortileinterno dell’abitazione e la circostanza che fosse aperto non poteva far ritenerel’ingresso consentito a tutti senza l’autorizzazione dell’avente diritto;Rilevato che, con il secondo motivo, l’imputato lamenta violazione dell’art.56 cod. pen. e vizio di motivazione rispetto alla qualificazione del fatto comefurto consumato e non tentato, essedo stato sempre sotto il controllo dellapersona offesa, che avrebbe potuto interromperne l’azione in ogni momento;Ritenuto detto motivo generico perché non si confronta con la partedecisiva, sotto tale aspetto, della motivazione, nella quale si sottolinea che ilfurto era già consumato quando la persona offesa si è affacciata alla finestra eha visto la bici ormai fuori dal cortile e l’imputato in procinto di entrare con essanell’esercizio commerciale dopo aver forzato la porta di vetro;Rilevato che, con il terzo motivo, il ricorrente contesta la decisioneimpugnata con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche;Ritenuto anche tale motivo manifestamente infondato poiché la Corteterritoriale ha al riguardo sottolineato, in modo congruo, che non vi è stataalcuna collaborazione del ricorrente con gli agenti, tale non potendosiconsiderare l’aver fornito spontaneamente le proprie generalità e non averopposto resistenza al momento dell’arresto, atteso che, ove lo avesse fatto,sarebbe incorso in ulteriori reati;Rilevato che, inoltre, con logico incedere, la pronuncia impugnata haosservato che l’assunzione di sostanze stupefacenti non costituisce unagiustificazione per la condotta poiché è l’imputato ad essersi postovolontariamente in uno stato di alterazione, senza che possa essere consideratoai fini dell’attenuazione del trattamento sanzionatorio il percorso intrapreso dallostesso presso il Sert di Cesena, atteso che le misure cautelari erano statemodulate proprio per consentire tale percorso, ma il ricorrente ha tenutocomportamenti tali da determinare l’esigenza di un aggravamento della misuracautelare con l’applicazione della custodia in carcere;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi