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Ordinanza — n. 23161/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23161/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23161/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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rso la sentenza del 14/10/2025 della Corte di appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna haconfermato la condanna del Ngom per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;Considerato che il ricorrente censura, con il primo motivo, vizio dimotivazione laddove la decisione impugnata gli ha comminato una penasuperiore al minimo edittale;Premesso che la pena irrogata è ampiamente al di sotto della media edittalee che, pertanto, non doveva essere sorretta da una specifica motivazione (tra lealtre, Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953), la doglianza sipresenta, comunque, manifestamente infondata, in virtù delle congrueargomentazioni spese sotto tali aspetti dalla decisione impugnata, la quale hainfatti posto in rilievo che l’imputato è un pluripregiudicato e ha fornito aiCarabinieri false generalità mentre era ricercato per evasione, nell’ambito diun’operazione in cui gli stessi erano intervenuti a seguito di una rapina nellaquale egli era stato tratto in arresto e trovato in possesso di sostanzestupefacenti e, solo dopo essere stato arrestato e sottoposto a rilievifotodattiloscopici, gli agenti avevano appreso che era destinatario diun’ordinanza di custodia cautelare;Considerato che, con il secondo motivo, il ricorrente contesta la motivazionedella pronuncia della Corte territoriale anche in punto di omessa concessionedelle circostanze attenuati generiche;Ritenuta tale censura inammissibile a fronte della congrua motivazione conla quale la predetta decisione ha disatteso le analoghe doglianze formulate nelgiudizio di appello, evidenziando che non erano emersi elementi positivi a tal finevalorizzabili, poiché l’imputato si era limitato, in sede di giudizio abbreviato, adaffermare che si scusava per i fatti commessi, che era giovane e non sapeva sipotesse essere processati per aver reso false generalità, circostanza, questa,assolutamente inverosimile, atteso che egli è residente in Italia, è stato più voltearrestato e aveva declinato false generalità alla polizia già in precedenza,condotta rispetto alla quale, dunque, non aveva mostrato alcuna resipiscenza;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 23161/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen.;Considerato che il ricorrente censura, con il primo motivo, vizio dimotivazione laddove la decisione impugnata gli ha comminato una penasuperiore al minimo edittale;Premesso che la pena irrogata è ampiamente al di sotto della media edittalee che, pertanto, non doveva essere sorretta da una specifica motivazione (tra lealtre, Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953), la doglianza sipresenta, comunque, manifestamente infondata, in virtù delle congrueargomentazioni spese sotto tali aspetti dalla decisione impugnata, la quale hainfatti posto in rilievo che l’imputato è un pluripregiudicato e ha fornito aiCarabinieri false generalità mentre era ricercato per evasione, nell’ambito diun’operazione in cui gli stessi erano intervenuti a seguito di una rapina nellaquale egli era stato tratto in arresto e trovato in possesso di sostanzestupefacenti e, solo dopo essere stato arrestato e sottoposto a rilievifotodattiloscopici, gli agenti avevano appreso che era destinatario diun’ordinanza di custodia cautelare;Considerato che, con il secondo motivo, il ricorrente contesta la motivazionedella pronuncia della Corte territoriale anche in punto di omessa concessionedelle circostanze attenuati generiche;Ritenuta tale censura inammissibile a fronte della congrua motivazione conla quale la predetta decisione ha disatteso le analoghe doglianze formulate nelgiudizio di appello, evidenziando che non erano emersi elementi positivi a tal finevalorizzabili, poiché l’imputato si era limitato, in sede di giudizio abbreviato, adaffermare che si scusava per i fatti commessi, che era giovane e non sapeva sipotesse essere processati per aver reso false generalità, circostanza, questa,assolutamente inverosimile, atteso che egli è residente in Italia, è stato più voltearrestato e aveva declinato false generalità alla polizia già in precedenza,condotta rispetto alla quale, dunque, non aveva mostrato alcuna resipiscenza;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova dell'indigenza inganno sull'identità domanda d'asilo di cittadino nigeriano false dichiarazioni senza giuramento identificazione credibile organizzazione non governativa

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
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Testo completo

rso la sentenza del 14/10/2025 della Corte di appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna haconfermato la condanna del Ngom per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;Considerato che il ricorrente censura, con il primo motivo, vizio dimotivazione laddove la decisione impugnata gli ha comminato una penasuperiore al minimo edittale;Premesso che la pena irrogata è ampiamente al di sotto della media edittalee che, pertanto, non doveva essere sorretta da una specifica motivazione (tra lealtre, Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953), la doglianza sipresenta, comunque, manifestamente infondata, in virtù delle congrueargomentazioni spese sotto tali aspetti dalla decisione impugnata, la quale hainfatti posto in rilievo che l’imputato è un pluripregiudicato e ha fornito aiCarabinieri false generalità mentre era ricercato per evasione, nell’ambito diun’operazione in cui gli stessi erano intervenuti a seguito di una rapina nellaquale egli era stato tratto in arresto e trovato in possesso di sostanzestupefacenti e, solo dopo essere stato arrestato e sottoposto a rilievifotodattiloscopici, gli agenti avevano appreso che era destinatario diun’ordinanza di custodia cautelare;Considerato che, con il secondo motivo, il ricorrente contesta la motivazionedella pronuncia della Corte territoriale anche in punto di omessa concessionedelle circostanze attenuati generiche;Ritenuta tale censura inammissibile a fronte della congrua motivazione conla quale la predetta decisione ha disatteso le analoghe doglianze formulate nelgiudizio di appello, evidenziando che non erano emersi elementi positivi a tal finevalorizzabili, poiché l’imputato si era limitato, in sede di giudizio abbreviato, adaffermare che si scusava per i fatti commessi, che era giovane e non sapeva sipotesse essere processati per aver reso false generalità, circostanza, questa,assolutamente inverosimile, atteso che egli è residente in Italia, è stato più voltearrestato e aveva declinato false generalità alla polizia già in precedenza,condotta rispetto alla quale, dunque, non aveva mostrato alcuna resipiscenza;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi