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Ordinanza — n. 23157/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on false documents case, upholding conviction for particular triviality exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23157/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's rejection of the 'particular triviality' defense. The appellant argued the exclusion of punishment was tautologically applied by ignoring the protected legal interest, but the court found the assessment correctly focused on the specific gravity of the offense. Consequently, the conviction for possessing counterfeit documents was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judgment on the exclusion of punishment for particular triviality requires a complex evaluation of all case specifics, including conduct, culpability, and damage, rather than a mere assessment of the protected legal interest.

Parole chiave

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particular triviality exclusion of punishment counterfeit documents criminal appeal inadmissible appeal culpability assessment legal interest protection falsità in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.;Considerato che il ricorrente, con l’unico motivo proposto, lamenta violazionedella legge penale in relazione all’art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tengaconto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
art. 489 cod. pen
a del 21/10/2025 della Corte di appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna haconfermato la condanna del Meraj per il delitto di cui all’art. 489 cod.
art. 131-bis cod. pen
266590);Ritenuto che, seguendo le indicazioni promananti dai richiamati principi, laCorte territoriale abbia disatteso la richiesta ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
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Testo completo

a del 21/10/2025 della Corte di appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna haconfermato la condanna del Meraj per il delitto di cui all’art. 489 cod. pen.;Considerato che il ricorrente, con l’unico motivo proposto, lamenta violazionedella legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen., poiché l’esclusione dellacausa di non punibilità sarebbe stata argomentata in modo tautologico avendoriguardo alla violazione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice;Considerato, al riguardo, su un piano generale, che, ai fini della configurabilitàdella causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previstadall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tengaconto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità dellacondotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno odel pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);Ritenuto che, seguendo le indicazioni promananti dai richiamati principi, laCorte territoriale abbia disatteso la richiesta ex art. 131-bis cod. pen. con congrueargomentazioni;Rilevato, invero, che la causa di non punibilità è stata esclusa avendo riguardoalle caratteristiche del fatto, e, dunque, non già al bene giuridico leso, bensì allagravità del fatto specifico, in considerazione del numero e della tipologia didocumenti contraffatti, e al contesto nel quale è avvenuto l’accertamento delpossesso degli stessi;Considerato che è stato sul punto sottolineato, in maniera logica, chel’imputato ha esibito agli operanti la patente e il permesso di guida internazionalefalsi mentre si trovava alla guida di un mezzo che non era abilitato a condurre e,avvedendosi della presenza della vettura di servizio, ha provato a sottrarsi alcontrollo accelerando;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi