Italian Court dismisses appeal against theft conviction, upholding prior record and aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for theft with snatching. The appellant argued for leniency based on lack of prior theft records and specific mitigating circumstances, but the court found two prior theft convictions and the victim's age as aggravating factors. Consequently, the court rejected all claims regarding the application of statutory provisions and denied the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 163, 175 cod. pen.; Art. 56-bis l. 689/1981: Prior convictions of the same type constitute an obstacle to applying statutory mitigation; moral damage to the victim is a valid basis for granting general mitigation; appeals lacking concrete factual comparison with the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a del 06/10/2025 della Corte di appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna haconfermato la condanna del ricorrente per il delitto di furto c.d. con strappo;Considerato che, con il primo motivo, l’imputato assume violazione dell’art.131-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione;Ritenuta detta censura manifestamente infondata, sia perché, oltre al delittodi ricettazione, il ricorrente ha un precedente a carico per un altro delitto difurto, e, dunque, due precedenti della stessa indole ostativi all’applicazionedell’art. 131-bis cod. pen., sia per la concorrente e congrua argomentazionedella Corte territoriale in ordine alla obiettiva gravità del fatto costituita nellasottrazione con destrezza del cellulare ad una donna di sessantacinque anni;Considerato che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omessaconcessione delle circostanze attenuanti generiche;Ritenuto detto motivo inammissibile a fronte delle logiche argomentazionicon le quali è stata disattesa la concessione delle predette circostanze, ossial’assenza di fatti positivi da valorizzare, e la presenza, per contro, di diversi especifici precedenti penali, nonché la gravità del reato commesso;Rilevato che, con il terzo motivo, il ricorrente assume l’erroneità delladecisione per il mancato riconoscimento della circostanza di cui all’art. 62 n. 4)cod. pen.;Ritenuto detto motivo manifestamente infondato, sia perché sul piano deldanno patrimoniale la Corte territoriale ha posto in rilievo che non è statoaccertato il valore del cellulare sottratto, peraltro funzionante, sia perché è statoconsiderato anche il danno morale subito dalla vittima che si è vista sottratta,mentre lo teneva in mano, il proprio telefono;Ribadito, al riguardo, che anche il danno morale può incidere, infatti, sullavalutazione complessiva dell’autorità giudiziaria ai fini della concessione dellacircostanza attenuante di cui all’art. 62 n.
4) cod. pen. (Sez. 5, n. 28110 del10/06/2024, Artistico, Rv. 286643);Considerato, quanto al quarto motivo, che con esso l’imputato denunciaviolazione ed erronea applicazione degli artt. 163 e 175 cod. pen. nonché vizio dimotivazione per la mancata concessione dei benefici della sospensionecondizionale della pena e della non menzione della condanna;Ritenuto tale motivo manifestamente infondato in quanto i limiti di penarispetto ai quali detti istituti possono operare sono quelli complessivi e nonRilevato che, con il quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art.56-bis della legge n. 689 del 1981 e vizio di motivazione in ordine al diniegodelle pene sostitutive richieste;Ritenuto detto motivo aspecifico perché privo di un concreto confronto conl’ampia motivazione con la quale la Corte territoriale ha disatteso la relativarichiesta;Ritenuto che la memoria difensiva del ricorrente non consenta di pervenire aconclusioni differenti sui motivi di ricorso;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi