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Sentenza — n. 23152/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23152/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23152/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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21/01/2025 della Corte di appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna haconfermato la condanna del Papini per il delitto di bancarotta fraudolentadistrattiva;Considerato che il ricorrente, con il primo motivo, lamenta erroneaqualificazione giuridica del pagamento oggetto di imputazione e assenza dimotivazione su tale aspetto, trattandosi, come riconosciuto anche a pag. 33 dellasentenza di primo grado, della restituzione di un finanziamento da parte di un’altrasocietà del suo gruppo, che al più avrebbe dovuto esser ricondotto al delitto dibancarotta preferenziale;Ritenuto detto motivo inammissibile per genericità poiché non si confrontacon la decisiva argomentazione per la quale la fallita vantava significativi creditinei confronti della società Giada cui è stata corrisposta la somma, somma chequindi non poteva essere ricondotta alla restituzione del finanziamento conconseguente natura distrattiva della stessa (pag. 35 primo grado);Rilevato che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che non gli è stataconcessa la circostanza attenuate di cui all’art. 219, ultimo comma, l. fall.;Ritenuto detto motivo, invece, non manifestamente infondato, atteso che ladecisione censurata si è limitata ad affermare che l’importo della somma oggettodi distrazione, pari ad euro 50.000,00, non può essere oggettivamente consideratomodesto, così trascurando che la relativa valutazione deve invece essere compiutaavendo riguardo alle dimensioni dell'impresa, al movimento degli affari,all'ammontare dell'attivo e del passivo, nonché all’incidenza che la condotta illecitaha avuto sul danno derivato alla massa dei creditori (ex ceteris, Sez. 5, n. 20695del 29/01/2016, Chiti, Rv. 267147);Rilevato che, con memoria, il difensore dell’imputato ha chiestol’annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata per intervenutaprescrizione del reato;Considerato che, in effetti, dopo l’emanazione della sentenza impugnata ilreato si è prescritto;Ritenuto, dunque, che la sentenza impugnata deve essere annullata senzarinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto perprescrizione.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23152/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 33 dellasentenza di primo grado, della restituzione di un finanziamento da parte di un’altrasocietà del suo gruppo, che al più avrebbe dovuto esser ricondotto al delitto dibancarotta preferenziale;Ritenuto detto motivo inammissibile per genericità poiché non si confrontacon la decisiva argomentazione per la quale la fallita vantava significativi creditinei confronti della società Giada cui è stata corrisposta la somma, somma chequindi non poteva essere ricondotta alla restituzione del finanziamento conconseguente natura distrattiva della stessa (pag. 35 primo grado);Rilevato che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che non gli è stataconcessa la circostanza attenuate di cui all’art. 219, ultimo comma, l. fall.;Ritenuto detto motivo, invece, non manifestamente infondato, atteso che ladecisione censurata si è limitata ad affermare che l’importo della somma oggettodi distrazione, pari ad euro 50.000,00, non può essere oggettivamente consideratomodesto, così trascurando che la relativa valutazione deve invece essere compiutaavendo riguardo alle dimensioni dell'impresa, al movimento degli affari,all'ammontare dell'attivo e del passivo, nonché all’incidenza che la condotta illecitaha avuto sul danno derivato alla massa dei creditori (ex ceteris, Sez. 5, n. 20695del 29/01/2016, Chiti, Rv. 267147);Rilevato che, con memoria, il difensore dell’imputato ha chiestol’annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata per intervenutaprescrizione del reato;Considerato che, in effetti, dopo l’emanazione della sentenza impugnata ilreato si è prescritto;Ritenuto, dunque, che la sentenza impugnata deve essere annullata senzarinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto perprescrizione.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi

Parole chiave

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confessione nel rito abbreviato memoria tardiva ritardo del ministero pubblico rimedio tardivo del vizio rendiconto della curatela allegazione tardiva degli elementi fattuali
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Testo completo

21/01/2025 della Corte di appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna haconfermato la condanna del Papini per il delitto di bancarotta fraudolentadistrattiva;Considerato che il ricorrente, con il primo motivo, lamenta erroneaqualificazione giuridica del pagamento oggetto di imputazione e assenza dimotivazione su tale aspetto, trattandosi, come riconosciuto anche a pag. 33 dellasentenza di primo grado, della restituzione di un finanziamento da parte di un’altrasocietà del suo gruppo, che al più avrebbe dovuto esser ricondotto al delitto dibancarotta preferenziale;Ritenuto detto motivo inammissibile per genericità poiché non si confrontacon la decisiva argomentazione per la quale la fallita vantava significativi creditinei confronti della società Giada cui è stata corrisposta la somma, somma chequindi non poteva essere ricondotta alla restituzione del finanziamento conconseguente natura distrattiva della stessa (pag. 35 primo grado);Rilevato che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che non gli è stataconcessa la circostanza attenuate di cui all’art. 219, ultimo comma, l. fall.;Ritenuto detto motivo, invece, non manifestamente infondato, atteso che ladecisione censurata si è limitata ad affermare che l’importo della somma oggettodi distrazione, pari ad euro 50.000,00, non può essere oggettivamente consideratomodesto, così trascurando che la relativa valutazione deve invece essere compiutaavendo riguardo alle dimensioni dell'impresa, al movimento degli affari,all'ammontare dell'attivo e del passivo, nonché all’incidenza che la condotta illecitaha avuto sul danno derivato alla massa dei creditori (ex ceteris, Sez. 5, n. 20695del 29/01/2016, Chiti, Rv. 267147);Rilevato che, con memoria, il difensore dell’imputato ha chiestol’annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata per intervenutaprescrizione del reato;Considerato che, in effetti, dopo l’emanazione della sentenza impugnata ilreato si è prescritto;Ritenuto, dunque, che la sentenza impugnata deve essere annullata senzarinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto perprescrizione.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi