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Ordinanza — n. 23151/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23151/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23151/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a del 10/06/2025 della Corte di appello di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari haconfermato la condanna del Pau e del Frau per il delitto di sostituzione dipersona;Premesso che gli imputati hanno proposto separati ricorsi di identico tenorea mezzo dei comuni difensori di fiducia;Considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti deducono assenza dimotivazione in ordine alla sussistenza della loro responsabilità concorsuale chesarebbe stata affermata, nonostante la presenza sul posto di oltre 120 cavalieri,solo per la presenza di tutti i nominati sul luogo del reato e per gli stetti rapportiinterpersonali, ipotizzando in maniera solo congetturale la sussistenza di unaccordo illecito con i soggetti che si erano sostituiti a loro nell’effettuazione degliesami antidoping;Rilevato che, con il secondo motivo, gli imputati lamentano contradditorietàdella motivazione nella parte in cui ha escluso che il clima di tensione che avevaaccompagnato la manifestazione equestre potesse costituire una spiegazionealterativa della condotta, invece autonoma e spontanea, degli autori del reato eche, peraltro, proprio per tale ragione, erano state riconosciute le circostanzeConsiderato che, mediante il terzo motivo, i ricorrenti assumono manifestaillogicità della motivazione per violazione della regola di cui all’art. 533, comma1, cod. proc. pen.;Ritenuto che i motivi, suscettibili di vaglio unitario, sono inammissibili;Considerato, sotto un primo aspetto, che le decisioni di merito costituisconouna c.d. doppia conforme, sicché si integrano l’una con l’altra ai fini del vagliodei denunciati vizi di motivazione (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019,E., Rv. 277218;

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Ordinanza — n. 23151/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 533, comma1, cod. proc. pen.;Ritenuto che i motivi, suscettibili di vaglio unitario, sono inammissibili;Considerato, sotto un primo aspetto, che le decisioni di merito costituisconouna c.d. doppia conforme, sicché si integrano l’una con l’altra ai fini del vagliodei denunciati vizi di motivazione (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019,E., Rv. 277218;

Parole chiave

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reati contro la tranquillità pubblica atti impugnabili agitazione politica circostanze aggravanti o attenuanti difetto di motivazione allegazione motivata
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Testo completo

a del 10/06/2025 della Corte di appello di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari haconfermato la condanna del Pau e del Frau per il delitto di sostituzione dipersona;Premesso che gli imputati hanno proposto separati ricorsi di identico tenorea mezzo dei comuni difensori di fiducia;Considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti deducono assenza dimotivazione in ordine alla sussistenza della loro responsabilità concorsuale chesarebbe stata affermata, nonostante la presenza sul posto di oltre 120 cavalieri,solo per la presenza di tutti i nominati sul luogo del reato e per gli stetti rapportiinterpersonali, ipotizzando in maniera solo congetturale la sussistenza di unaccordo illecito con i soggetti che si erano sostituiti a loro nell’effettuazione degliesami antidoping;Rilevato che, con il secondo motivo, gli imputati lamentano contradditorietàdella motivazione nella parte in cui ha escluso che il clima di tensione che avevaaccompagnato la manifestazione equestre potesse costituire una spiegazionealterativa della condotta, invece autonoma e spontanea, degli autori del reato eche, peraltro, proprio per tale ragione, erano state riconosciute le circostanzeConsiderato che, mediante il terzo motivo, i ricorrenti assumono manifestaillogicità della motivazione per violazione della regola di cui all’art. 533, comma1, cod. proc. pen.;Ritenuto che i motivi, suscettibili di vaglio unitario, sono inammissibili;Considerato, sotto un primo aspetto, che le decisioni di merito costituisconouna c.d. doppia conforme, sicché si integrano l’una con l’altra ai fini del vagliodei denunciati vizi di motivazione (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019,E., Rv. 277218;

Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595);Ritenuto che, a fronte delle congrue argomentazioni sottese alle pronunce diprimo e secondo grado, i motivi di ricorso si traducono in una richiesta dirivalutazione delle prove, inammissibile in questa sede di legittimità (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944);Rilevato, infatti, che le sentenze di merito hanno ricostruito i fatti e di quidesunto la responsabilità dei ricorrenti per il delitto ascritto in modo coerente,ponendo in rilievo, quanto alla concorrente responsabilità degli imputati (con isoggetti che a loro nome hanno eseguito il test antidoping), che gli stessi, purtrovandosi effettivamente nella fila di persone che attendevano di entrare inbagno per eseguirlo, l’hanno abbandonata per eseguire una corsa senza tuttaviapiù farvi ritorno, come avrebbero dovuto qualora avessero realmente volutosottoporsi ai test, senza fornire alcuna spiegazione;Considerato che, come sottolineato ancora, ricostruendo in modo logico lavicenda, già dalla pronuncia di primo grado, al posto dei ricorrenti (e di un altrocavaliere) si sono invece presentati ad effettuare a loro nome il test altri tresoggetti che erano loro legati (quanto a Marco Pau da rapporti di parentela alfratello Roberto, e, quanto agli altri, dall’appartenenza all’associazione deicavalieri che si stava opponendo alla decisione del Questore di effettuarestringenti controlli sui cavalieri, decisione avvertita come illegittima);Ritenuto che, nel delineato contesto, sia stato congruamente desunto, inforza dei predetti indizi, correttamente considerati quali gravi, precisi econcordanti, e dell’assenza di riscontri specifici rispetto alle prospettazionialternative, che la simultanea presentazione di tre cavalieri al posto di quellichiamati, con la conseguente esposizione degli stessi alla commissione di reati,non potesse essere giustificata che dall’esistenza di un accordo tra i correi tesoad agevolare i cavalieri chiamati dal sottrarsi al controllo antidoping;Considerato, invero, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità,il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti èsoltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica,sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare glielementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendoil dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3,n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04);Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, conla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi