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Ordinanza — n. 23150/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because peace court judgments cannot be challenged on grounds of flawed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23150/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Maria Alicata and Rosa Tiziana Ferrante inadmissible, ordering them to pay court costs. Although the appellants argued that the Palermo Tribunal violated procedural and substantive laws regarding evidence evaluation and threat characterization, the Court found these arguments legally unfounded. The decision rests on the specific rule that appeals against peace court criminal judgments cannot be filed for defects in reasoning, rendering the substantive merits of the appeal irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for crimes under their jurisdiction are inadmissible if based solely on alleged flaws in the reasoning of the decision.

Parole chiave

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peace court judgments inadmissible appeal defect of reasoning criminal procedure code Cassation admissibility peace judge jurisdiction procedural bar prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
art. 192 cod. proc. pen
art. 533 cod. pen
art. 612 cod. pen
inquanto il giudice d’appello avrebbe travisato il significato delle videoregistrazioni;Considerato che, con il terzo motivo, le ricorrenti assumono violazionedell’art. 612 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.277417
11,entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciateper reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso percassazione per vizio di motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.277417;
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557);Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, conla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

za del 11/12/2025 del Tribunale di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Palermo haconfermato la pronuncia condanna di primo grado delle ricorrenti Maria Alicata eRosa Tiziana Ferrante per il delitto di minaccia;Considerato che, con il primo motivo, le imputate lamentano violazione dilegge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. perché la decisione impugnatasarebbe incorsa in manifesta violazione dei criteri di valutazione della provadichiarativa avendo ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa senzaeffettuare alcun doveroso vaglio critico sulle stesse;Rilevato che, mediante il secondo motivo, le ricorrenti assumonotravisamento della prova e violazione del principio di cui all’art. 533 cod. pen. inquanto il giudice d’appello avrebbe travisato il significato delle videoregistrazioni;Considerato che, con il terzo motivo, le ricorrenti assumono violazionedell’art. 612 cod. pen. per insussistenza di una minaccia penalmente rilevante,essendo apodittica l’affermazione della decisione censurata per la quale le frasida esse pronunciate sarebbero intrinsecamente minacciose;Rilevato che, con il quarto motivo, le imputate denunciano violazione degliartt. 62-bis e 133 cod. pen. perché sono state loro negate le circostanzeeccessiva, senza considerare una serie di elementi, quali lo stato diincensuratezza, l’offensività della condotta e il contesto;Considerato che, con il quinto motivo, avente ad oggetto le statuizioni civili,le ricorrenti deducono che il risarcimento del danno è stato confermato inassenza di prova ed effettuando una liquidazione equitativa non fondata su alcunconcreto elemento di valutazione;Ritenuto che, dal tenore delle ripercorse censure, si evince chiaramente chele stesse, pur sotto l’egida della violazione di legge, sono in realtà volte acontestare la motivazione della decisione impugnata;Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bisdel d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11,entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciateper reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso percassazione per vizio di motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.277417;

Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557);Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, conla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi