Italian Court dismisses appeal against conviction for illegal weapon possession and money laundering.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal weapon possession and money laundering. The appellant argued the evidence was insufficient regarding her residence and that possession alone should not constitute money laundering without a prior theft. The court rejected these claims, ruling that the appellant's own defense regarding the hidden weapon was inconsistent and that the weapon's lack of registration legally proved the intent to conceal illicit origin.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110; Art. 640 c.p.; Art. 646 c.p.: Possession of a clandestine weapon without registration constitutes proof of the crime of money laundering and illegal possession, rendering alternative factual reconstructions inadmissible when contradicted by the appellant's own prior statements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nza del 23/09/2025 della Corte di appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo haconfermato la condanna, tra l’altro, della Varia per i reati ascritti ai capi da 1) a5) dell’imputazione;Considerato che, con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione dilegge processuale e vizio di motivazione rispetto ai capi 3), 4) e 5) della rubrica,afferenti, rispettivamente, detenzione di arma abusiva, ricettazione e detenzioneabusiva di munizioni;Premesso, quanto alla prima parte del motivo, che la Varia contesta conesso la propria responsabilità per il reato di detenzione illegale di arma,evidenziando che la motivazione sarebbe carente non essendo stato accertato néun minimo di permanenza della stessa né che fosse sua, perché l’armadio potevaessere usato anche da altri soggetti, dato che abitava in quella casa con i cinquefigli;Ritenuto detto motivo inammissibile, sia perché in parte assolutamentegenerico, sia perché non considera che la ragione per la quale la presenzadell’arma nell’armadio è stata ritenuta decisiva per la responsabilità dellaricorrente è che la sua difesa, in sede di gravame, aveva affermato che la stessaera nascosta sotto il pavimento;Ritenute, a fronte della presenza dell’arma nell’armadio dell’imputataassolutamente congetturali le ricostruzioni alterative prospettate, tra le quali,peraltro, quella della coabitazione con altre persone è un elemento di fatto chenon emerge dalle pronunce di merito;Considerato che, inoltre, il motivo è manifestamente infondato anche nellasua seconda parte, laddove assume che per la ricettazione serva la prova delfurto quale delitto presupposto, essendo stato più volte affermato il principio peril quale il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto diricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima dinumero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendochiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza dielementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e laconsapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 2678 del31/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289303);Considerato che, mediante il secondo motivo, l’imputata denuncial’eccessività del trattamento sanzionatorio rispetto alla determinazione dellapena base al di sopra del minimo edittale;Ritenuto detto motivo generico in quanto privo di qualsivoglia confronto conla (peraltro congrua) motivazione della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2027, Rv. 268822), la quale ha evidenziato che ladeterminazione della pena, pur in misura lievemente superiore al minimo, èproporzionata al disvalore complessivo del fatto, stante l’obiettiva gravità dellacondotta atteso che il furto di energia elettrica era funzionale alla coltivazione dipiante di cannabis;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Francesco Cananzi