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Ordinanza — n. 23127/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and repetition of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23127/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fabio Izzo inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Izzo's sole ground of appeal consisted of mere factual complaints and a repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal of Naples. The court ruled that such complaints are not permitted in a legality proceeding and fail to meet the strict requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal in legality is inadmissible if it is based solely on mere factual complaints or constitutes a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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legality proceeding mere factual complaints repetition of arguments inadmissible appeal procedural costs

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 3 c.p.p.
Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.

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Testo completo

a CERCOLA il 10/11/1976 avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabio Izzo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che alle pagg. 12-17 della sentenza impugnata, ha diffusamente spiegato le ragioni per quali ha ritenuto Izzo concorrente nel reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de