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Ordinanza — n. 23125/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural defects and lack of legal violation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23125/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gabriele Piro against a Lecce Tribunal conviction for theft inadmissible. The court found all four grounds for appeal invalid, citing defects in reasoning and a failure to demonstrate a true violation of the law regarding the specific facts. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000; Appeals against peace court judgments for theft require a direct violation of law, and appeals lacking this or suffering from reasoning defects are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Peace Court Jurisdiction Violation of Law Defect of Reasoning Theft Conviction Court Costs ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000
Art. 612 cod. pen.
271294 - 01); e per la violazione dell'art. 612 cod. pen. enunciata con il quarto motivo, con cui è stata dedotta soltanto un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (cfr.
Art. 192 cod. proc. pen.
pen.; considerato che tutti e quattro i motivi di ricorso sono inammissibili: - per la dirimente considerazione che denunciano il vizio di motivazione, il che è a dirsi anche per la prospettata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., dedotta con il secondo motivo (cfr.
Art. 616 cod. proc. pen.
274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 612 cod. pen
271294 - 01); e per la violazione dell'art. 612 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
pen.; considerato che tutti e quattro i motivi di ricorso sono inammissibili: - per la dirimente considerazione che denunciano il vizio di motivazione, il che è a dirsi anche per la prospettata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., dedotta con il secondo motivo (cfr.
art. 616 cod. proc. pen
274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020
pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv.
Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019
- Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep.
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep.
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

posto da: Piro Gabriele nato a Gallipoli il 14/03/1998 avverso la sentenza del 09/06/2025 del Tribunale di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gabriele Piro ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; considerato che tutti e quattro i motivi di ricorso sono inammissibili: - per la dirimente considerazione che denunciano il vizio di motivazione, il che è a dirsi anche per la prospettata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., dedotta con il secondo motivo (cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01, nonché - quanto alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. - Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni S.p.A, Rv. 278196 - 02;

Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01); e per la violazione dell'art. 612 cod. pen. enunciata con il quarto motivo, con cui è stata dedotta soltanto un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01);- e, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Michele Romano 2