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Ordinanza — n. 23122/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for fraud bankruptcy as generic and inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23122/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Giuseppe De Fazio's appeal against his conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued for missing evidence and flaws in the psychological element assessment, but the court found these grounds generic and unsupported by specific procedural citations. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal must cite specific grounds for missing evidence or motivation defects; generic complaints or new issues not raised below are inadmissible, resulting in a loss of costs.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy inadmissible appeal missing evidence vicious motivation court costs ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 507, cod. proc. pen.
pen., che il ricorso neppure indica, non potendo venire in rilievo al riguardo il mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez.
Art. 616, cod. proc. pen.
268360 - 01), il che è a dirsi anche in relazione all'elemento soggettivo, profilo rispetto al quale il ricorso si affida pure a enunciati ipotetici; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
art. 507 cod. proc. pen
pen., che il ricorso neppure indica, non potendo venire in rilievo al riguardo il mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01), il che è a dirsi anche in relazione all'elemento soggettivo, profilo rispetto al quale il ricorso si affida pure a enunciati ipotetici; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

pe nato a Catanzaro il 04/12/1972 avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe De Fazio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; considerato che il ricorso - che denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva (primo motivo) e il vizio di motivazione segnatamente in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico - è manifestamente infondato, generico e contiene censure inedite, in quanto: - la mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotta solo in relazione a mezzi istruttori articolati ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen., che il ricorso neppure indica, non potendo venire in rilievo al riguardo il mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen.; - l'atto di appello non aveva invocato la ludopatia come elemento atto ad escludere l'imputabilità e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciaresiccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); - nel resto l'impugnazione, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato una ricostruzione alternativa qui non consentita, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite:

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), il che è a dirsi anche in relazione all'elemento soggettivo, profilo rispetto al quale il ricorso si affida pure a enunciati ipotetici; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delif ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Michele Romano r DEPOSITATA IN CANG7.1 1- LA 2 i U 2026 U Fure o Giudziano Samis