Italian court dismisses appeal for fraud bankruptcy as it merely re-evaluates facts without citing legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite a specific violation of criminal law. Instead, the appellant merely proposed an alternative assessment of the facts regarding the defendant's role as a nominal agent and lack of subjective intent. The court ruled that without a precise legal argument, the appeal constitutes a mere re-evaluation of the merits, leading to a dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 116 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to cite a specific violation of law and instead merely proposes an alternative assessment of the facts or merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
vanni Battista nato a Biella il 10/03/1975 avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giovanni Battista Ghirardelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate all'imputato e ne ha confermato nel resto la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della della legge penale in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato (in particolare, in ragione del suo ruolo di mero prestanome e dell'insussistenza dell'elemento soggettivo) - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con enunciati assertivi un alternativo apprezzamento di merito senza neppure dedurre il travisamento della prova (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); 6,1gritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Michele Romano r DEPOSrr, 41,e, r %tont Attive« 5tov 2