Italian Court dismisses appeal on theft conviction due to insufficient challenge to trial court's evidence assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by Zoghlami Belgacem against his conviction for theft. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate specific evidence and facts regarding his alibi and the stolen bicycle. The court rejected these claims, ruling that the appellant did not sufficiently challenge the evidence or propose an alternative reconstruction of facts permitted by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 624-bis c.p.: An appeal challenging the assessment of evidence must specifically allege a distortion of the facts; generic complaints regarding the lack of motivation or alternative reconstructions without a complete challenge to the evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Zoghlami Belgacem nato in Tunisia il 12/05/1967 avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Belgacem Zoghlami ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 624- bis, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni dell'imputato in data 21 giugno 2022, al verbale redatto dai Carabiniere il 20 giugno 2022 e al fascicolo fotografico in atti -, il secondo motivo di ricorso - che lamenta la mancanza totale di motivazione in ordine alla dedotta impossibilità per lo Zoghlami di impossessarsi della bicicletta -,il terzo motivo - che denuncia la mancanza totale di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dello Zoghlami da parte della persona offesa - e il quarto motivo di ricorso - che assume il vizio della motivazione in ordine alla dedotta incompatibilità dell'orario (erroneamente indicato) del furto attribuito al ricorrente con la sua presenza in loco lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato un alternativo apprezzamento della prova e hanno perorato una diversaricostruzione qui non consentita, senza denunciare compiutamente il travisamento della prova (che non può essere dedotto mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite:
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del lfp ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Michele Romano r DEPOSITAI IN CAN G e 40%th,4(4 2