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Ordinanza — n. 23115/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible under procedural code Article 129.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23115/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Franco Masotina inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 110, 477, and 482 of the Penal Code, alleging a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the argument was purely assertive and lacked any factual correlation to the specific case, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal alleging a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if the grounds are patentely generic, assertive, and devoid of any factual correlation to the specific case.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal Article 129 procedural code assertive allegations court costs award procedural defect Cassazione Supreme Court prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi neppure correlabili al caso di specie (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
- è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi neppure correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

Masotina Franco nato a Torino il 11/12/1967 avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Franco Masotina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi neppure correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favoredella Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Michele Romano /(r 717 7,k 2