Cassation court dismisses appeals for lack of specific grounds and generic assertions against appellate sentencing decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by four defendants inadmissible due to a lack of specific grounds and generic assertions. The appellants challenged the appellate court's sentencing decisions regarding aggravated theft and receipt, arguing for generic mitigating circumstances or specific legal violations. The court rejected these claims because the appeals failed to provide concrete criticisms of the lower court's reasoning or engage with the specific factual and legal basis used in the original judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds criticizing the contested decision; generic assertions or lack of specific criticism render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posti da: Lo Giudice Antonio nato a Catania il 23/01/1980 Zito Manuel nato a Catania il 19/01/2001 Abate Agatino Lorenzo nato a Catania il 10/08/1977 Mirabile Giuseppe nato a Catania il 30/05/1990 avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Antonio Lo Giudice, Manuel Zito, Giuseppe Mirabile e Agatino Lorenzo Abate ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la responsabilità penale dei primi tre per furto aggravato e dell'Abate, per ricettazione; considerato, quanto al ricorso di Antonio Lo Giudice, che il primo motivo - che assume la violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., con riguardo alla valenza degli indizi in atti - e il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - sono privi di specificità in quanto non contengono un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01),limitandosi a contestarne la correttezza con assunti del tutto generici; ragion per cui non occorre osservare, quanto al secondo motivo, che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez. 3 n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271 - 01); considerato che l'unico motivo dil ricorso di Manuel Zito - che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando in particolare i suoi pregiudizi penali ed escludendo che sia stato in alcun modo suffragata la sussistenza di elementi favorevoli; ed è privo di specificità e versato in fatto, poiché adduce irritualmente - con enunciati assertivi - elementi passibili di positiva valutazione; considerato, quanto al ricorso di Agatino Lorenzo Abate, che: - il primo motivo - che denuncia sub specie della violazione della legge penale, la ritenuta sussistenza del dolo (in particolare, del dolo eventuale) - è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte di appello ha indicato in maniera congrua e logiche gli elementi di fatto (tratti, segnatamente, dall'esito dell'attività di intercettazione) su cui ha fondato la decisione e l'impugnazione non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) non muovendo compiute critiche a tale iter; - il secondo motivo - che deduce la mancanza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - contiene un generico rimando alle allegazioni difensive che sarebbero disattese (cfr.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); - il terzo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale, anche per l'Abate, ha fondato il proprio apprezzamento sui pregiudizi penali da lui riportati, così argomentando in maniera congrua, logica e conforme al diritto; e il ricorso non si confronta con la motivazione, 2rispetto alla quale prospetta con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato, a proposito del ricorso di Giuseppe Mirabile, che: - il primo, il secondo e il terzo motivo - che denunciano la violazione della legge penale e il vizio della motivazione, pure apparente, rispettivamente in ordine al diniego delle attenuanti generiche, alla sussistenza della recidiva e agli aumenti per continuazione - sono manifestamente infondati e difettano della necessaria specificità poiché non muovono puntuali censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale la quale ha richiamato l'intensità del dolo (alla luce in particolare dell'attenta pianificazione del delitti), escluso correttamente rilevanza alla scelta del rito (cfr. retro), i precedenti penali e gli ha dunque riconosciuto, in maniera congrua, logica e conforme al diritto, un'accresciuta pericolosità, disattendendo le doglianze difensive; e il ricorso sollecita in maniera assertiva e generica un alternativo apprezzamento di merito; - il quarto motivo - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, pure apparente, in ordine alla mancata applicazione delle pene sostitutive - è patentemente generico per la dirimente considerazione che non dà neppure conto degli elementi a sostegno di essa che sarebbero stati disattesi;
P' ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissi P.Q.MIN CAN( '