Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to specify subjects of investigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Renato Demasi's appeal against the Milan Court of Appeal's fraud bankruptcy conviction inadmissible. Demasi argued violations of procedural articles regarding the investigation renewal and the curator's report, but the court found these grounds too generic to identify specific subjects or legal parameters. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, resulting in a fine of €3,000 for the frivolous litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, Art. 192, Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; An appeal must specify the exact subject of the alleged violation and the specific legal parameters used by the lower court; generic complaints without identifying the subjects of the investigation or the precise legal error render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Demasi Renato nato a Oppido Mamertina il 02/02/1963 avverso la sentenza del 10/10/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Renato Demasi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta a lui ascritti: considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - e il secondo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della relazione del curatore fallimentare - sono del tutto generici in quanto, rispettivamente, non indicano neppure il tema che, nella prospettiva difensiva, avrebbe dovuto costituire oggetto dell'escussione dei soggetti in discorso e non specifica se i soggetti sentiti dal curatore fossero coimputati, il che non consente di comprendere secondo quali parametri normativi dovesse apprezzarsi il loro narrato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01);- il terzo motivo - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo dei reati contestati - è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); - il quarto motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 219 legge fall. e 133 cod. pen, nonché il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, ivi compresa l'esclusione delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato quanto alla continuazione fallimentare (di cui in maniera conforme a legge si è ritenuta la sussistenza in ragione della commissione di più fatti di bancarotta, non occorrendo dilungarsi per ribadire che «l'utilizzazione dell'istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati»: cfr.
Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253 - 01); e comunque si affida a enunciati del tutto assertivi, inidonei a costituire una rituale censura di legittimità alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M