Italian Supreme Court dismisses appeal for fraudulent bankruptcy as it lacks specific legal censure and violates procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Paolo Belmonte inadmissible due to the absence of specific legal censure regarding the lower court's findings. Belmonte argued for a violation of law and motivation defects, but the court noted his arguments merely reiterated facts already rejected by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and Belmonte was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to contain a specific censure of illegality against the contested decision, merely reiterating facts already disallowed by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Belmonte Paolo nato a Catanzaro il 22/02/1961 avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Paolo Belmonte ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione della legge penale - non contiene, quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, un'effettiva censura di legittimità, reiterando le allegazioni già disattese dalla Corte territoriale che, con motivazione congrua e logica, ha indicato gli elementi di fatto a sostegno della decisione (segnatamente, i prelevamenti senza giustificazione delle disponibilità sociali e, in particolare, quelli destinati a finalità personali del Belmonte); e, quanto al trattamento sanzionatorio, al di là dell'erroneo riferimento alla durata della pena della reclusione (un anno e quattro mesi) - che, contrariamente a quanto esposto nella sentenza impugnata, è superiore a quella delle pene accessorie (un anno) - ha determinato la durata delle medesime pene accessorie al di sotto del medioedittale (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01;
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 — 01) e il ricorso contiene censure generiche sul punto; parimenti prive di specificità e versate in fatto sono le censure relative al contenimento delle pene poiché il ricorso, con assunti patentemente generici, sollecita un alternativo apprezzamento dell'occorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Michele Romano 0-1"- DEPOSITATA IN C/8,J',, ")'A23 G 026 9 kiters'a De 2