Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23108/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals for aggravated theft, ruling procedural admissibility is a factual matter for lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23108/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Franco Antonina and Vittoria Caggegi inadmissible regarding their challenge to a reduced sentence for aggravated theft. The appellants argued a lack of procedural standing, but the Court found their arguments lacked specificity and merely repeated lower court errors. Consequently, the Court ruled that the existence of the querelant's qualified status is a factual issue for the trial court to determine, leading to the dismissal of the appeals and an order to pay costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The admissibility of a criminal complaint based on qualified custody is a factual matter subject to the limits of the Court of Cassation's powers of ascertainment, not a purely legal question of standing.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural admissibility qualified custody criminal complaint factual ascertainment aggravated theft Court of Cassation procedural standing ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 24 Cost.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 - Lafleur
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 - Salatino
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016 - Failla
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posti da: Franco Antonina nata a Giardini Naxos il 13/10/1959 Caggegi Vittoria nata a Taormina il 24/07/1987 avverso la sentenza del 10/10/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Antonina Franco e Vittoria Carg¢ji ricorrono, con un unico ricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce la mancanza della condizione di procedibilità - è privo di specificità poiché non si confronta con la congrua motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, limitandosi a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale in maniera congrua e conforme al diritto, atteso che: -«il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia,che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 - dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342 - 01); - nel resto, l'impugnazione contiene allegazioni in fatto, affidate a enunciati assertivi, in ordine alla prova della qualità del soggetto che ha sporto querela, irrituali in questa sede, dato che - come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551) - la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione; e la Corte di merito ha chiarito come consti, al di là della localizzazione dell'ufficio del querelante, che egli rivestisse in seno all'impresa de qua la menzionata qualifica; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Michele Romano IN CAN CF 23 026 .5tititts 2