Italian Supreme Court dismisses appeal on false banknote charge for manifestly unfounded violation of Article 49 of Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Luca Gagliarde's appeal against the Genoa Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The appellant argued a violation of Article 49 of the Penal Code regarding the court's failure to recognize a non-harmful falsehood in the banknotes used. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting the lower court correctly relied on a detector machine and provided sufficient reasoning without needing a full retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49 comma 2 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of the principle of non-retroactivity is manifestly unfounded and lacks the necessary specificity to challenge the lower court's factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Gagliarde Luca nato a Casale Monferrato il 29/07/2001 avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Luca Gagliarde ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha rideterminato in mitius la pena irrogato per il reato di porto di oggetto atto a offendere (capo 2 della rubrica) e ne ha confermato nel resto la condanna, segnatamente anche per il reato di cui agli artt. art. 455 cod. pen. (capo 1); ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che, in relazione al delitto di cui al capo 1., deduce la violazione dell'art. 49, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione circa la sussistenza di un falso inoffensivo - è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità in quanto la Corte di merito, con motivazione congrua e conforme al diritto, ha disatteso il gravame evidenziando come il titolare dell'esercizio ove l'imputato ha speso i biglietti di banca de quibus abbia riscontrato la falsità della banconota da 50 euro solo con un apparecchio rilevatore, valorizzando anche alle modalità e circostanze del caso di specie (cfr.Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153 - 01); tale iter non può essere utilmente censurato prospettando, senza denunciare compiutamente il travisamento della prova (ma offrendo un compendio e un richiamo parcellizzato degli elementi in atti) una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) né per il tramite dell'assertiva doglianza relativa al mancato espletamento di un accertamento tecnico sulla falsità delle banconote nel corso del giudizio abbreviato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile i P.Q.M