Italian Court dismisses appeal on bancarotta fraudulenta charges for generic merit arguments violating procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were generic assertions of merit rather than valid legal challenges. The appellant challenged the conviction for fraudulent bankruptcy, but the court found the grievances lacked specific legal censure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals must cite specific legal violations; generic assertions of merit or alternative factual assessments do not constitute a valid ground for cassation and result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Iovine Nicola nato a Pompei il 20/07/1974 avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte d'appello di Trento dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Nicola Iovine ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ,in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha assolto perché il fatto non sussiste dalle imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale (capi 2 e 4), ha riqualificato come bancarotta semplice il di cui al capo 3, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la prima decisione; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 217, comma 1, n. 2, legge fai!. - e il secondo motivo - che adduce il vizio di motivazione circa la qualificazione dell'operazione de qua - e il terzo motivo - che lamenta la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo prescritto per la bancarotta semplice - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospettano con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Michele Romano DEPOSITATA IN CAN2' G 2026 Firrzhity a De Saillis 2