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Ordinanza — n. 23102/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to challenge prior penalty balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23102/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal against the second-instance conviction inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued for a reduction of the penalty and challenged the finding of attempted crimes, but the court found these arguments generic and repetitive of rejected claims. Consequently, the appellant was condemned to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to constitute a complete critique of the lower court's reasoning, particularly when the appellate court has already balanced circumstances in favor of the defendant without modification.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reformatio in peius attempted crime court costs penalty reduction false declaration ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 495 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
254584 - 01); e quanto alla commisurazione della pena, evidenziando anzitutto lo stadio avanzato del tentativo, apprezzamento rispetto al quale il ricorso sollecita irritualmente un diverso apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

nato in Moldavia il 13/06/1981 avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gheorghe Popov ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 56, 110, 624-bis cod. pen. nonché 495 cod. pen.; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, in ordine alla sussistenza di un tentativo punibile - e il secondo motivo - che lamenta la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di riduzione della pena nella misura massima di due terzi per il tentativo e alla reformatio in peius - sono manifestamente infondati e finiscono col reiterare le allegazioni disattese dalla Corte di merito che, in maniera congrua, logica e conforme al diritto, ha escluso che nella specie ricossero meri atti preparatori sulla scorta della condotta posta in essere in concreto e interrotta dal sopraggiungere degli operanti (in particolare, i correi avevano già fatto ingresso in un garage ederano stati colti nell'atto di impiegare violenza, con strumenti idonei, per provocarne l'aperura; cfr.

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); e quanto alla commisurazione della pena, evidenziando anzitutto lo stadio avanzato del tentativo, apprezzamento rispetto al quale il ricorso sollecita irritualmente un diverso apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), oltre a dare atto dell'erroneo, in favore dell'imputato, bilanciamento delle circostanze già compiuto dal primo Giudice, che tuttavia non è stato modificato (in mancanza di impugnazione del Pubblico ministero), il che esclude con evidenza la reformatio in peius; - il terzo motivo - che adduce la violazione dell'art. 495 cod. pen. - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, contiene asserti del tutto generici inidonei a costituire una compiuta critica di legittimità rispetto all'offensività della falsa dichiarazione, esclusa dalla Corte di merito con una motivazione corretta, la quale ha rimarcato che il ricorrente solo dopo esser stato condotto in Commissariato (a seguito dell'arresto) ha dichiarato (a differenza di quanto occorso in precedenza) la propria vera identità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Michele Romano r DEPOSITATA IN CAN 23 t 2O26 il Patitior = Aterm a .wtis