Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated theft due to lack of specific legal grounds and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant failed to provide specific legal arguments, instead offering alternative merit assessments and vague criticisms regarding the aggravating circumstance of cunning. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125 comma 3 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal lacking specific legal grounds or precise factual criticism is inadmissible, and the appellant bears the costs and a fine for evident inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Piazza Stefania nato a Reggio Calabria il 24/04/1980 avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Stefania Piazza ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospettano con enunciati assertivi un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo - che censura la sussistenza della circostanza aggravante della destrezza - è privo di specificità in quanto la Corte di appello ha ritenuto la diversa aggravante dell'uso di un mezzo fraudolento;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Michele Romano DEPOSITATA IN O. • 23 2026 Funzio Morzia e Satuis 2